Comune non tenuto all'approvazione del PEG

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
27 Settembre 2022

L'applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 169 del Tuel (PEG) è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

Questo Comune (di popolazione inferiore ai 2000 abitanti) non ha approvato il PEG, ma è normale che, sotto il profilo informatico abbia costituito, seppur in modo ufficioso e non ufficiale, una struttura di rilevazione dei fatti gestionali sino ai capitoli, anche al fine del rispetto dell’obbligo dell’art. 157 comma 1 –bis.

Per quanto sopra riportato, ci chiediamo: non avendo un PEG approvato (e quindi la struttura suddivisa in macroaggregati e capitoli è solo ufficiosa proprio perché, a livello di approvazioni/variazioni di bilancio in Consiglio vengono prodotti solo schemi suddivisi per Titoli, Missioni Programmi), come ci si deve comportare quando la Giunta decide di apportare una variazione tra macroaggregati dello stesso Titolo, Missione e Programma? A nostro avviso va fatta solo a livello prettamente informatico in proceduta dal responsabile finanziario (come se fosse una variazione tecnico/informatica e pertanto senza alcun atto amministrativo) e di conseguenza non vi è nemmeno alcun obbligo di comunicazione ex art. 175 comma 5-bis lett. e)-bis.

Si richiede un chiarimento circa il modus procedendi da adottare

Risposta

La situazione descritta appare quantomeno anomala, e deriva dalla mancata approvazione del PEG: non a caso si riscontrano difficoltà operative allorché occorre provvedere ad una variazione tra macroaggregati dello stesso programma, in quanto la articolazione in macroaggregati non risulta da un provvedimento della giunta ma solamente da una “”struttura di rilevazione dei fatti gestionali sino ai capitoli”” costituita in modo … ufficioso; in tale situazione è altresì ragionevole ritenere che non sia stato adottato nemmeno un provvedimento specifico di assegnazione delle risorse ai diversi responsabili di servizio.

Pur in presenza della non felice formulazione testuale dell’articolo 169 (frutto di notevoli rimaneggiamenti e modifiche intervenute nel corso del tempo, non sempre tra loro coerenti e coordinate) è da ritenere che la non obbligatorietà per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sia da riferire non tanto al semplice documento costituito dai soli dati contabili di dettaglio di entrata e di spesa (il cosiddetto bilancio gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli), ma al documento che, oltre a detti dati contabili, incorpora organicamente sia piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL che il piano della performance di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 150/2009 (comma 3-bis del citato articolo 169 del TUEL).

Al riguardo si tenga conto che il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio espressamente dispone che “” … la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta …….. negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati,  capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione “”, ripartizione che in forza di quanto previsto ai commi 3 e 5 dell’articolo 165 del TUEL la Giunta è tenuta a trasmettere, unitamente alla proposta di bilancio, al consiglio comunale, anche se soltanto a fini conoscitivi (in quanto l’unità di voto del bilancio - cioè il livello fino al quale si spinge la competenza del consiglio comunale - è la tipologia per l’entrata ed il programma per la spesa).

Da quanto sopra esposto deriva, a parere dello scrivente, la necessità che la giunta proceda alla approvazione della articolazione del bilancio in capitoli (ed eventualmente in articoli), e cioè di quella che nel quesito viene definita “”struttura di rilevazione dei fatti gestionali sino ai capitoli””, e che disponga quindi la assegnazione delle risorse stesse così articolate ai diversi dirigenti/responsabili di servizio, in quanto in mancanza di tale assegnazione gli stessi non avrebbero titolo ad adottare alcun atto di natura gestionale che disponga in ordine all’utilizzo delle risorse stesse.

Conseguentemente, ove si manifesti la necessità di modificare gli stanziamenti dei macroaggregati all’interno dello stesso Titolo, Missione e Programma dovrà provvedersi con deliberazione della Giunta (che ha approvato a monte la ripartizione dei singoli macroaggregati, ripartizione che era stata portata a conoscenza del Consiglio unitamente alla proposta di bilancio), deliberazione che dovrà essere comunicata al Consiglio  secondo le modalità previste dal regolamento (articolo 175, comma 5-ter, del TUEL).

19 settembre 2022        Ennio Braccioni

 

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