Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL’ente come tutti i comuni percepirà le risorse derivanti dall’art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 per finanziare investimenti. Tali risorse sono confluite da quest’anno nel PNRR. L’attuale codifica del capitolo di entrata è codice 4.02.01.01.001 con oggetto Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e non vi è neppure alcuna codifica sul finanziamento comunitario (transazione UE). Si chiede se sia necessaria una modifica al capitolo di entrata essendo risorse da PNRR e quale sia la corretta codifica, oggetto e transazione UE (SI/NO). Medesima situazione si riscontra sul capitolo di spesa dei lavori finanziati. Si chiede altresì con quale atto si debba procedere alla modifica.
Le disposizioni emanate in materia di PNRR (vedasi in particolare il decreto del MEF 11 ottobre 2021 e la circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022) prevedono che, per garantire la perimetrazione prevista dall’articolo 9 del d.l. n. 77/2021, gli enti locali sono tenuti ad accendere appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative a ciascun finanziamento nonché ad integrare la descrizione di detti capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e del CUP; per quanto riguarda la codifica dei capitoli di entrata il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla ricordata circolare n. 29 espressamente prevede che “” … i trasferimenti delle risorse del PNRR sono classificati come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001 se correnti e E.4.02.01.01.001 se in conto capitale mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente …””.
Tanto premesso, la voce del piano dei conti utilizzata per il capitolo di entrata risulta corretta.
Trattandosi poi di finanziamenti previsti da una legge del 2019 e successivamente confluiti nel PNRR, la perimetrazione comporterà la integrazione della descrizione dei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa (mediante la indicazione della missione, componente, investimento e del CUP) nonché della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del d. lgs. n. 118/2011, il cui allegato n. 7 prevede che tale codifica debba contenere un codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'Unione europea: nel caso in esame, il codice 1 per l’entrata (entrate da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari) ed il codice 4 per la spesa (spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea).
Risulterà infine opportuno adottare una deliberazione della giunta:
- con cui l’ente prenda atto che i progetti connessi alle risorse derivanti dalla legge n. 160/2019 saranno trattati come progetti PNRR, assumendo conseguentemente tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori;
- in esecuzione della quale verranno apportate le modifiche ed integrazioni più sopra indicate.
19 settembre 2022 Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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