Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAl fine di consentire l'attuazione di progetti PNRR, questo Ente sta valutando la possibilità di avvalersi (anche) della collaborazione di un dipendente di un altro Comune, con qualifica di istruttore direttivo amministrativo. Segnatamente, si pensava di utilizzare il predetto dipendente: - per n. 9 ore settimanali ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/1/2004 e - per n. 9 ore ai sensi del comma 557 della legge n. 311/2004.
Ci premesso, si chiede un vostro parere in merito alla possibilità di superare i limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per la stipula del contratto ai sensi del comma 557 della l. n. 311/2004 (e dunque se applicabile allo "scavalco di eccedenza" l'art. 31 bis, comma 1, D.L. 06/11/2021, n. 152). Si chiede altresì un parere in merito alla possibilità di applicare l'art. 31 bis, comma 1, D.L. n. 152/2021, al profilo professionale suddetto.
Il comma 557 dell’art. 1 della Legge 311/2004 si applica ai comuni fino a 5000 abitanti ai quali è consentito di utilizzare dipendenti a tempo di pieno di altri enti locali, con l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Si tratta di una ipotesi in cui viene stipulato un nuovo rapporto di lavoro e che viene denominato “scavalco d’eccedenza”. Relativamente a queste ipotesi la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n.23/2016/QMIG, ha chiarito che “se l’Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, DL 78/2010 per la quota di costo aggiuntivo”.
L’art. 31bis, comma 1 del DL 152/2021 consente ai comuni, coinvolti nella realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR, di assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, in deroga ai limiti ordinamentali e finanziari attualmente vigenti (durata superiore a 36 mesi, deroga al limite per la spesa flessibile) nel rispetto della sostenibilità finanziaria e, quindi, in applicazione della percentuale massima riportata nella tabella 1 allegata al decreto e relativa alle classe dimensionale di appartenenza del comune. Tale spesa non rientra nella spesa di personale che concorre al calcolo delle facoltà assunzionali ex art. 33 del DL 34/2019.
Sulla praticabilità della stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per le ore eccedenti il tempo d’obbligo (“scavalco d’eccedenza”), in presenza di una convenzione di riparto delle ore d’obbligo tra due amministrazioni (“scavalco condiviso”), sono stati espressi dubbi dall’ARAN con l’orientamento applicativo RAL_1554 (“Relativamente al punto della stipulazione di un altro contratto di lavoro subordinato con il dipendente di cui si tratta (al fine di incrementare l’orario di lavoro)” si esprimono “dubbi sulla legittimità di una tale opzione (in considerazione dei vincoli di incompatibilità di più rapporti di lavoro in capo al medesimo soggetto contemporaneamente, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.n.165/2001, salva la sola particolare ipotesi dell’art.1, comma 557, della legge n.311/2004, che nella fattispecie non sembra praticabile)”.
In sintesi:
19 settembre 2022 Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4818, sintomo n. 4928
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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