Richiesta ex art. 12 DL 132_2014

Risposta della Dott.ssa Grazia Benini

Quesiti
di Benini Grazia
21 Settembre 2022

Due coniugi presentano richiesta art. 12 DL 132_2014 presso il Comune 1 in quanto comune di residenza (non di iscrizione atto matrimonio) all'atto della richiesta 5 maggio 2022. Reperita la documentazione, viene fissata la data del primo atto al 5 agosto 2022. Nel frattempo i coniugi trasferiscono la residenza nel Comune 2 in data 19 luglio 2022. Il Comune 1 non si accorge del trasferimento della residenza anagrafica e pertanto procede in data 5 agosto a stendere l'atto di divorzio che viene regolarmente letto e sottoscritto dalle parti. I coniugi non sollevano eccezioni al momento della lettura. In fase di redazione dell'atto di conferma dopo 30 giorni dal primo atto, il Comune 1 si accorge della questione e quindi si pone il seguente quesito: 1) il primo atto deve o può ritenersi valido ed efficace, oppure deve ritenersi viziato da incompetenza del Comune e quindi non valido e non efficace? in questa seconda ipotesi il Comune 1 deve procedere all'annullamento del primo atto seguendo quale procedura (richiesta alla Procura della Repubblica?) 2) nel caso invece il primo accordo può essere ritenuto valido il Comune 1 deve concludere la procedura ricevendo anche il secondo atto di conferma anche se medio tempore le residenze anagrafiche sono cambiate? 3) nel caso di atto da annullare il Comune 2 dovrà rifare l'intera procedura?

Risposta

L’atto non poteva essere ricevuto per motivi di competenza stabiliti dalla norma quindi deve essere annullato e non posso che stupirmi che i coniugi oltre ad aver trasferito la residenza entrambi non abbiano rilevato in sede di lettura la non corrispondenza della residenza indicata con la situazione reale.

Comunque lei dovrà procedere a relazionare al Procuratore della Repubblica su quanto avvenuto chiedendogli di promuovere innanzi al tribunale l’annullamento dell’atto indebitamente formato con le modalità della rettificazione di cui all’art. 95 del Dpr. 396/2000.

Le parti interessate dovranno iniziare la procedura daccapo nel comune competente.

15 settembre 2022        Grazia Benini

 

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