Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiRichiesta di residenza cittadino albanese con permesso di soggiorno scaduto e contratto d'affitto in regola. Non ha potuto rinnovare il permesso perché prima era in prigione, adesso è agli arresti domiciliari (tornerà libero nel 2025). Ha necessità di iscriversi in questo comune (lavora x pena detentiva e pecuniaria, con lo svolgimento di una prestazione lavorativa al servizio della comunità.) La compagna è in attesa di un bambino e anche lei è senza permesso di soggiorno.
Può richiedere residenza?
In presenza di cittadini stranieri la regola generale è l’applicazione dell’articolo 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che dispone: "Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani...".
Quindi per la legge italiana un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, se dichiara la sua volontà di risiedere in Italia, ha sempre il diritto e il dovere di essere iscritto in anagrafe, qualunque sia il permesso, per qualunque motivo sia stato rilasciato e qualunque sia la sua durata.
Anche se il permesso di soggiorno è quindi il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia, in relazione all’iscrizione anagrafica, tuttavia, il possesso materiale del permesso o della carta di soggiorno non è l’unica «dimostrazione» della regolarità del soggiorno.
Sempre più spesso deve essere ricavato da un’analisi complessiva del sistema delineato dalle numerose disposizioni ministeriali, ed è possibile considerare regolarmente soggiornante, e quindi avente diritto all’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea.
Non sussistendo una norma che preveda espressamente la fattispecie in esame, si evidenzia che il Ministero dell’Interno con la circolare 2 dicembre 2000 n. 300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV, riguardo al cittadino extracomunitario detenuto ammesso alle misure alternative al carcere (agli arresti domiciliari come nel caso in esame), ha sostenuto che non è possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, in quanto l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza può costituire di per sé un'autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato, che, di fatto, sostituisce il permesso di soggiorno.
Lo stesso Ministero – Dipartimento P.S., con circolare del 4 settembre 2001, ha affermato che il provvedimento giudiziario inerente alle misure di sicurezza detentiva di uno straniero “contiene in sé stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell’autorità di Pubblica Sicurezza”.
In quesito datato 13 gennaio 2004, il Ministero ha ritenuto che “l'interessato, ancorché privo di permesso di soggiorno, possa essere iscritto in anagrafe, in quanto la sua permanenza in Italia è determinata dall'esistenza di una sentenza definitiva che lo obbliga a soggiornarvi.”
In un altro parere pubblicato in data 10 giugno 2010 sul sito del Ministero dell'Interno in materia di iscrizione di cittadino straniero detenuto, è stata fornita la seguente risposta: “L'iscrizione anagrafica del cittadino straniero è subordinata alla condizione della regolarità del soggiorno, oltre a quella della dimora abituale. La situazione d'irregolarità del cittadino detenuto non può ritenersi sanata per effetto del provvedimento sanzionatorio penale. Questo ultimo è rivolto alla tutela dell'interesse generale dello Stato a perseguire il responsabile di un reato ed ha una natura diversa da quella propria del provvedimento amministrativo di autorizzazione al soggiorno. Nel caso prospettato non si ritiene quindi che debba procedersi all'iscrizione anagrafica del cittadino straniero”.
Si rileva, pertanto, che l’unico parere contrario all’iscrizione (su riportato) rappresenta una “voce isolata” tra i tanti espressi dallo stesso Ministero, attraverso più Dipartimenti, ragion per cui si ritiene che la mancanza del permesso di soggiorno debba essere considerata superata dal provvedimento giudiziario.
Quindi per procedere all’iscrizione anagrafica del cittadino albanese agli arresti domiciliari e privo del permesso di soggiorno in corso di validità occorre l’esibizione della seguente documentazione: provvedimento giudiziario ed il passaporto (se iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero) o la carta d’identità (se proveniente da altro comune).
La compagna, non titolare di alcun permesso, potrà richiedere l’iscrizione anagrafica solamente previa presentazione di un passaporto e di un permesso di soggiorno in corso di validità.
8 settembre 2022 Andrea Dallatomasina
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Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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