Smart working in relazione agli adempimenti del dm 149 del 22 agosto 2022

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
17 Settembre 2022

Per lo smart working si chiede se in relazione agli adempimenti del dm 149 del 22 agosto 2022 oltre alla comunicazione dei dipendenti, sia necessario operare modifiche alla pat inail per chi adopera lo smart working e se il termine indicato di 5 giorni a cosa si riferisce essendo un nuovo adempimento anche per il pubblico.

L’Ente ha un dipendente (un responsabile) che ad inizio anno aveva attivato lo smart working (intorno al mese di marzo 2022, in periodo emergenziale), ma non si sa se è stata fatta all’epoca la dichiarazione relativa alle Pat, e se va effettuata ora tale dichiarazione.

Risposta

La legge di conversione (l. n. 122/2022) del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha previsto una modifica alla normativa sul lavoro agile. In particolare, l’art. 41-bis riscrive completamente il primo comma dell’art. 23, della Legge n. 81/2017, in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell’avvio del lavoro agile: “Con decorrenza dal 1° settembre  2022,  il  datore  di  lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle  politiche sociali i nominativi  dei  lavoratori  e  la  data  di  inizio  e  di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali.  I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al DLgs. 82/2005. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del DLgs. 276/2003”.

Con DM n. 149 del 22.8.2022 sono state definite le modalità di comunicazione telematica degli accordi di lavoro agile di cui all’art. 23, comma 1, della Legge n. 81/2017. Le disposizioni decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, per cui non sono applicabili per le prestazioni lavorative in modalità agile attivati prima di detta data.

Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro la comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dalla stipula dell’accordo individuale. In sede di prima applicazione, non essendo previsto nulla nel Dm n. 149, il Ministero del lavoro con comunicato del 26 agosto scorso ha disposto che le comunicazioni debbano essere effettuate entro il primo novembre.

12 settembre 2022        Angelo M. Savazzi 

 

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