Epidemia covid 19 - Tassa sui passi carrai.

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
17 Settembre 2022

Per gli anni 2020 e 2021, in conseguenza dell’epidemia covid 19, si chiede se la tassa sui passi carrai era dovuta.

Risposta

Quella che in quesito viene indicata “tassa sui passi carrai” integra, in linguaggio tecnico, la ex TOSAP ora canone unico patrimoniale.

E’ certo che il prelievo in questione è stato interessato da plurime normative per fronteggiare l’emergenza covid-19, che hanno previsto agevolazioni per fattispecie ben determinate. Per tale motivo non è possibile rispondere in modo perentorio alla domanda posta ma è opportuno riportare la normativa susseguitasi nel tempo e le diverse fattispecie agevolative ivi previste.

Ricordiamo, pertanto, che, prima con il cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), quindi con il cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), poi con il cd. Decreto Ristori (D.L. n. 149/2020), ed infine con il cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 73/2021), il Legislatore nazionale ha previsto, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico, l'esonero da TOSAP e COSAP e quindi dal nuovo canone unico.

L'esonero è stato applicato a diverse tipologie di esercizi (elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991), quali:

  • gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il Legislatore nazionale ha altresì previsto che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Come ulteriore misura agevolativa, si è previsto poi che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, siano presentabili solo con modalità telematica, allegando esclusivamente la planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo.

Infine, è stata prevista la possibilità per i predetti esercenti, al fine di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, senza autorizzazione preventiva: strutture amovibili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni.

 

Come comprensibile, i termini di validità delle predette misure agevolative sono stati continuamente prorogati. L’ultima proroga è stata inserita nel comma 1 dell’art 30 del cd. Decreto Sostegni.

Più precisamente:

  • alla lettera a) è stata prevista la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e per le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato;
  • alla lettera b) è stata prorogata ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 la possibilità di presentare in forma semplificata le domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di posa in opera temporanea di strutture amovibili al fine di garantire il distanziamento tra gli avventori agli esercizi. 

Da ultimo i commi 706 e 707 dell'art.1 della cd. Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) hanno prorogato le misure agevolative al 31 marzo 2022.

9 settembre 2022            Lorella Martini

 

Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1415, sintomo n. 1501

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