Intervento sostitutivo per irregolarità DURC - Aspetti contabili.

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
15 Settembre 2022

In fase di intervento sostitutivo per irregolarità DURC dopo aver elaborato i modelli F24 per il versamento dei contributi dovuti da una società nostra fornitrice, abbiamo ricevuto dalla Tesoreria la carta contabile da regolarizzazione, di importo pari all'imponibile delle fatture a ns debito, con beneficiario "Agenzia Entrate F4EP". Si chiede come possiamo procedere ad agganciare la suddetta carta contabile con la fattura di riferimento (parte Imponibile) avendo due beneficiari diversi.

In particolare l'ente aveva un beneficiario con durc scaduto per il quale è stato effettuato intervento sostitutivo all'agenzia delle entrate. Sono stati emessi f24 per la copertura degli imponibili e a seguito di tale emissione dalla banca è pervenuto provvisorio di entrata pari al totale degli imponibili delle fatture ma con beneficiario Agenzia delle entrate. Ora ci si trova a dover regolarizzare il provvisorio ma allo stesso tempo si ha necessità di chiudere le fatture che contabilmente rimangono aperte. A livello tecnico si possono agganciare gli imponibili delle fatture ai provvisori ma così facendo i mandati rimangono intestati al beneficiario " cedente ". L'iter della cessione credito utilizzato anche nel caso di intervento sostitutivo non è corretto per regolarizzazioni e a nostro avviso non è applicabile a tale casistica ma solo ad altri casi (ditte subappaltatrici, eredi o società cedute).

Risposta

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), tra le novità di più rilevante interesse ai fini della disciplina in tema di DURC, all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.

L’intervento sostitutivo opera nell’ambito dei contratti pubblici ed è attivabile, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di DURC irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto.

La norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell’esecutore che a quella del subappaltatore.

Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili.

 Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze segnalate con il DURC è disposto a cura dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del citato D.P.R. e quindi dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E , dell’11 aprile 2012,  ha disposto l'integrazione della “Tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione “Contribuente” dell’attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

 

 

 

In relazione a ciò, la compilazione della predetta sezione "Contribuente" dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento mentre nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante versante specificato dal predetto codice identificativo.

Tale elemento consentirà la corretta registrazione sia del soggetto versante che del versamento da parte della struttura Inps che ha in carico la posizione a debito segnalata con il DURC. Ciò costituisce la condizione per la corretta gestione delle previste attività amministrative.

La "Sezione INPS" dovrà essere compilata secondo le indicazioni che la stazione appaltante riceverà dalla predetta struttura Inps in riscontro alla comunicazione preventiva che riceverà dall’INPS.

Relativamente al quesito del gentile lettore, se si è compreso correttamente il dubbio, non si concorda del tutto in relazione alla gestione del documento provvisorio; la problematica è già stato oggetto di diverse segnalazioni a suo tempo e le software house specializzate nella contabilità degli enti locali avrebbero fornito indicazioni di risolvere il problema tramite le seguente casistica:

  1. l’ente pubblico, nel caso il Comune, emette un regolare mandato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in relazione al pagamento del modello F24EP l’intervento sostitutivo, compilando gli appositi campi indicati nel modello;
  2. ovviamente così operando rimane aperto il debito nei confronti del fornitore/prestatore del servizio pari all’importo versato dall’ente locale con l’intervento sostitutivo;
  3. l’ente locale dovrà procedere, se utilizza le procedure informatiche di contabilità specializzate, ad emettere un documento di chiusura che andrà a chiudere il conto del fornitore in modo tale che nella contabilità non è più iscritto  il debito del fornitore/prestatore  che l’ente locale ha pagato all’INPS con l’intervento sostitutivo.

 7 settembre 2022          Federico Gavioli

 

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