Richiesta di trascrizione di un decreto di adozione

Risposta della Dott.ssa Grazia Benini

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E' qui pervenuta nei giorni scorsi, da parte del Consolato Generale d'Italia di Stoccarda (Germania), la richiesta di trascrizione di un decreto di adozione. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Famiglia di Stoccarda (quindi un Tribunale tedesco) e riguarda l'adozione di un ragazzo minorenne iscritto all'AIRE di questo Comune, assieme alla madre, da parte del futuro marito della signora. La signora, come detto, è iscritta all'AIRE di questo Comune, mentre il signore è iscritto all'AIRE di altro comune. Nella documentazione qui trasmessa, oltre alla decisione del Tribunale di Stoccarda, tradotta e legalizzata, c'è la copia di un atto redatto in lingua portoghese (si tratta di atto pubblico). E’ tradotto e legalizzato, con apostille, in lingua tedesca, e a sua volta in lingua italiana, con cui il padre biologico del ragazzo acconsente all'adozione del minore da parte del futuro marito della signora. Non essendomi mai capitato un caso del genere e visto che nei manuali di S.C. in mio possesso non si parla MAI, nel caso di adozioni, di Tribunali stranieri ma solo di Tribunali italiani, chiedo come mi devo comportare, se posso trascrivere l'atto e come impostarlo eventualmente. 

Risposta

Trattasi di un’adozione a carattere non legittimante assai simile a quella prevista dall’art. 44 della legge 184/1983. Le sentenze emesse all'estero riguardanti cittadini italiani iscritti all’Aire sono previste dal quarto comma dell’art. 36 della legge citata nel quale si prevede l’intervento del Tribunale per i Minorenni:

“L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per   minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.”

Siamo però nell’ambito delle adozioni internazionali avente quindi carattere legittimante. Nel caso prospettato invece ritengo che possa essere applicato l’art. 41 della legge 218/1995 in cui si prevede che: “I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.”

Nel caso specifico l’unico elemento di contrarietà all’ordine pubblico potrebbe essere la mancanza del consenso all’adozione da parte del padre, ma opportunamente il Consolato ha trasmesso tale documentazione per cui ritengo non ci siano motivi per non procedere alla trascrizione della sentenza straniera la quale avverrà per riassunto nei registri degli atti di nascita in parte II s. B.

Di seguito si apporrà l’annotazione a margine dell’atto di nascita adattando allo scopo la formula 123.

Al cognome dell’adottato andrà anteposto il cognome dell’adottante, a meno che la sentenza straniera non abbia disposto qualcosa di diverso.

7 settembre 2022          Grazia Benini 

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2276, sintomo n. 2303


Scritto il 13/09/2022 , da Benini Grazia

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