Aperto il bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale anno 2025 dedicati alla tutela dei diritti dei minori
Dipartimento per le politiche della famiglia – 2 maggio 2025
In corso d'anno sono stati versati al Segretario Comunale titolare importi per diritti di rogito anni 2015/2016 e 2017. Dovendo commisurare il monte salari al fine del calcolo dell'indennità di risultato e della corretta contabilizzazione del FPV, si domanda di conoscere se lo stesso debba ricomprendere i soli diritti del 2017 o possa ricomprendere anche quelli degli anni precedenti (15 e 16).
L'orientamento applicativo ARAN: SEG_046 riprendendo la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL del personale non dirigente del comparto regioni autonomie Locali del 11/04/2008 escluderebbe dal calcolo del monte salari gli "emolumenti arretrati" relativi ad anni precedenti ove corrisposti nell'anno di riferimento, sorge il dubbio però che tale esclusione riguardi gli arretrati contrattuali e non anche i diritti di rogito non erogati negli anni ma accantonati in avanzo causa le diverse e molteplici interpretazioni da parte di Corte dei conti e Giudici del Lavoro.
In base all’art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, al suddetto personale spetta una retribuzione di risultato non superiore al 10% del monte salari relativo al segretario nell’anno di riferimento.
L’ex AGES e l’ARAN fanno rientrare nel monte salari i diritti di rogito. Tuttavia, nel caso di specie, detti diritti sono stati versati anche con riferimento a diverse annualità di riferimento in cui sarebbero maturati.
La previsione contrattuale, quindi, non poteva considerare la situazione che si è venuta a creare per effetto del DL 90/2014.
Si ritiene, pertanto, la ratio dell’esclusione degli arretrati rispetto all’anno di riferimento possa seguirsi anche nel caso di specie, opinando che la retribuzione di risultato vada riferita all’anno in cui il diritto di rogito è maturato (e che senza la problematica interpretativa insorta sarebbe stato pagato e al contempo computato ai fini del monte salari per la retribuzione di risultato), concorrendo al monte salari di riferimento annuale su cui calcolare la retribuzione di risultato ove e nella misura in cui è riconosciuta per quell’anno.
14 dicembre 2017 Eugenio De Carlo
Dipartimento per le politiche della famiglia – 2 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità - Decreto 28 novembre 2024
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