Residenza detenuto della REMS

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
10 Settembre 2022

Si chiede se un detenuto della REMS con misura di sicurezza può avere una residenza avendo anche un tutore. Il detenuto in questione verrà trasferito da altra REMS presso la REMS del nostro Comune. Cosa dobbiamo fare?

Risposta

Le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, in acrononimo REMS, sono state previste dal Decreto-Legge 22 dicembre 2011, n. 211, all’oggetto “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”.

Nell’attuale sistema delle misure di sicurezza riguardanti gli autori di reati affetti da sofferenza psichica, le REMS sostituiscono gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Gli ospiti di tali strutture sono dunque assoggettati ad un regime di trattenimento coatto i quando autori di reati affetti da disturbi mentali (infermi di mente e socialmente pericolosi)

Come indicato nell’articolo 3-bis comma 4, del Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 211, le REMS sono, oltre che luoghi di privazione della libertà personale, anche «strutture sanitarie» fermo restando, però, «che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale».

Le due concorrenti caratterizzazioni funzionali delle REMS (luoghi di trattenimento sulla base di un provvedimento del giudice penale, ma anche — e pienamente — luoghi di cura) potrebbero dare adito a dubbi riguardanti l’applicazione della disciplina anagrafica.

E’ necessario, per procedere alla mutazione anagrafica degli ospiti di una REMS, attendere che trascorrano i due anni previsti dall’articolo 10-bis comma 1 lettera b) del dPR 30 maggio 1989, n. 223? Oppure sono da considerare come detenuti?

E’ parere di chi scrive assimilare la condizione degli internati a quella dei detenuti e di rifiutare invece l’assimilazione, solo in apparenza giustificabile, degli internati nelle REMS alle persone ricoverate negli istituiti di cura.

Questo perché gli “ospiti” di una REMS non vi sono giunti per poter usufruire del diritto alla cura del disagio psichico — come invece accade riguardo ai ricoverati presso un reparto ospedaliero od una clinica — ma perché giudicati pericolosi (quindi non ricadrebbero nel divieto previsto per i detenuti in attesa di giudizio).

Pertanto nel caso in esame ritengo sussistano le condizioni per la mutazione anagrafica presso la struttura ospitante, il cui responsabile della convivenza dovrà rendere la dichiarazione anagrafica prescritta dagli articoli 5 e 6 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.

6 settembre 2022          Andrea Dallatomasina

 

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