Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposte del Dott. Pietro Salomone a quesiti diversi sull'argomento
Servizi Comunali Attuazione progetti PNRRSono ad inviare una serie di quesiti relativi al bando PNRR "M1 C3 Inv.2.3 Parchi e giardini storici", a cui purtroppo non ho avuto riposta perché l'indirizzo mail ufficiale indicato nel bando, da me utilizzato in precedenza, è in via di dismissione.
1) Qualora dalla progettazione risultasse un quadro economico maggiore di quello presentato in sede di domanda di ammissione al finanziamento, l'Ente è autorizzato a portarlo avanti finanziando con fondi propri la differenza? In caso affermativo, quali le regole per la contabilizzazione?
RISPOSTA
Come confermato con la FAQ 52.1 pubblicata dal Ministero in merito all’Avviso in oggetto, non è stabilita una ripartizione a monte delle risorse sulla base della natura pubblica o privata dei soggetti richiedenti. L’Ente è autorizzato ad utilizzare fondi propri per attuare ulteriori opere a completamento dell’intervento al fine di raggiungere a pieno gli obbiettivi ed i target stabiliti dall’Avviso ed esplicitati dal oggetto Attuatore nella richiesta di finanziamento. In tal caso le regole per la contabilizzazione sono quelle classiche del codice dei contratti e di contabilità pubblica.
2) Nella domanda di ammissione a finanziamento era stato richiesto di suddividere gli importi di q.e. come da tabella B riportate all'allegato A dell'avviso. Per ciascuna macrovoce (B.a, B.b, ecc...), alla voce "altro", questo Ente ha inserito gli importi di spese tecniche ecc...in proporzione. In sede di rendicontazione si dovrà rispettare la stessa impostazione tabellare e suddivisione del q.e. contenuto nella domanda?
RISPOSTA
Secondo l’art. 7, dell’avviso erano da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all’attuazione di interventi aventi i caratteri indicati nell’art. 4, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, ivi inclusa l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali (art. 7, co. 1). Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, se effettivamente sostenute dal Soggetto Proponente, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili, sono ammissibili le spese di investimento elencate dall'art. 7, co. 2:
Come stabilito dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:
Pertanto, per coerenza tra i documenti di progetto e di gara è buona prassi rispettare le macro voci del quadro economico.
3) Al momento della presentazione della domanda la progettazione era in corso, pertanto le cifre indicate nelle macrovoci (B.a, B.b, ecc...) erano stimate. Nella progettazione definitiva, e poi esecutiva, è consentito modificare le cifre delle macrovoci, nel rispetto dell'importo finale totale di q.e.?
RISPOSTA
Si è consentito modificare gli importi delle macrovoci del quadro economico mantenendo inalterato l’ordine e la tipologia (imprevisti, iva, etc..) previsti dall’art.7 dell’Avviso. Le modifiche di importo alle macrovoci devono essere opportunamente motivate e data evidenza nei documenti progettuali e negli atti amministrativi.
Per la relativa rendicontazione il soggetto attuatore deve dare opportuna evidenza e motivazione attraverso idonea documentazione contabile e debitamente tracciabile.
A tal fine si precisa che i costi stimati degli interventi non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020, così come previsto dall’art. 7, co. 6 dell’Avviso.
4) Questo Ente ritiene che le voci di spesa per progetti di comunicazione ed altro legate al piano di gestione (siti web, tablet, ecc...) sia più opportuno inserirle nelle somme a disposizione e gestirle come affidamenti separati dai lavori. Il termine ultimo di collaudo richiesto per il 31/12/2024 è riferito al solo CRE/collaudo dei lavori oppure deve tenere conto anche delle spese che, per loro natura, verranno effettuate successivamente al completamento dei lavori?
RISPOSTA
Secondo quanto previsto dall’art.7 dell’Avviso nel quadro economico dovranno essere inserite le voci:
g. Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;
h. Spese per la realizzazione di attività didattiche, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione;
i. Spese per la realizzazione di studi/ricerche di carattere scientifico e/o divulgativo;
Le spese per progetti di comunicazione ed altro legate al piano di gestione (siti web, tablet, ecc...) rientrano nella definizione di forniture o servizi del codice dei contratti, pertanto non ascrivibili a lavori. Esse vanno gestite in modo separato dai lavori e vanno inserite nelle somme a disposizione del quadro economico. Si ricorda che ai sensi del DL 77/2021 l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, nel caso di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi nel caso di procedura negoziata senza bando.
In riferimento al termine del 31/12/2024, secondo quanto previsto dall’allegato A – “Format di proposta descrittiva dell’intervento” al punto e) “Cronoprogramma procedurale e di spesa”, si riferisce alla conclusione dei lavori con emissione di collaudi-acquisizione certificati di regolare esecuzione che può avvenire nel range temporale del “entro 12/ 2024 oppure entro 06/ 2026”. Allo stesso modo per i servizi e forniture vi è il termine del “entro 12/2024 oppure entro 06/ 2026”. Pertanto le date di termine dei lavori e dei servizi/forniture dipende dal cronoprogramma elaborato dal soggetto attuatore e dal suo piano di gestione.
5) E' consentito utilizzare i ribassi d'asta derivanti da affidamenti sia di lavori che di servizi (come del resto previsto anche da altri bandi PNRR)? In caso affermativo, con quali regole e vincoli?
RISPOSTA
Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.
Infatti, secondo quanto previsto al punto 5.4 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011: “A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorché’ non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 . Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti”.
Pertanto subito dopo la procedura di gara il ribasso si può procedere alla formale rideterminazione del quadro economico progettuale inserendo l’opera complementare o altra voce.
Si precisa che tale disciplina generale resta comunque soggetta ad eventuali modifiche per i progetti finanziati con il PNRR in quanto dipendenti da direttive contabili di livello europeo.
Sono ad inviare una serie di quesiti relativi al bando PNRR "M1 C3 Inv.2.3 Parchi e giardini storici", a cui purtroppo non ho avuto riposta perché l'indirizzo mail ufficiale indicato nel bando, da me utilizzato in precedenza, è in via di dismissione.
1) Qualora dalla progettazione risultasse un quadro economico maggiore di quello presentato in sede di domanda di ammissione al finanziamento, l'Ente è autorizzato a portarlo avanti finanziando con fondi propri la differenza? In caso affermativo, quali le regole per la contabilizzazione?
2) Nella domanda di ammissione a finanziamento era stato richiesto di suddividere gli importi di q.e. come da tabella B riportate all'allegato A dell'avviso. Per ciascuna macrovoce (B.a, B.b, ecc...), alla voce "altro", questo Ente ha inserito gli importi di spese tecniche ecc...in proporzione. In sede di rendicontazione si dovrà rispettare la stessa impostazione tabellare e suddivisione del q.e. contenuto nella domanda?
3) Al momento della presentazione della domanda la progettazione era in corso, pertanto le cifre indicate nelle macrovoci (B.a, B.b, ecc...) erano stimate. Nella progettazione definitiva, e poi esecutiva, è consentito modificare le cifre delle macrovoci, nel rispetto dell'importo finale totale di q.e.?
4) Questo Ente ritiene che le voci di spesa per progetti di comunicazione ed altro legate al piano di gestione (siti web, tablet, ecc...) sia più opportuno inserirle nelle somme a disposizione e gestirle come affidamenti separati dai lavori. Il termine ultimo di collaudo richiesto per il 31/12/2024 è riferito al solo CRE/collaudo dei lavori oppure deve tenere conto anche delle spese che, per loro natura, verranno effettuate successivamente al completamento dei lavori?
5) E' consentito utilizzare i ribassi d'asta derivanti da affidamenti sia di lavori che di servizi (come del resto previsto anche da altri bandi PNRR)? IN caso affermativo, con quali regole e vincoli?
4 agosto 2022 Pietro Salomone
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: