Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiede se la comunicazione del notaio di vendita di immobile facente parte di fondo patrimoniale (già annotato su atto di matrimonio), debba essere a sua volta annotato. In caso affermativo, quale formula usare?
La risposta al quesito non è affatto scontata.
Difatti, poiché già esiste a margine dell’atto di matrimonio l’annotazione di costituzione di fondo patrimoniale e detta annotazione non entra nel merito dei beni (quantità e qualità) facenti parte del fondo stesso, chi ha interesse a verificare l’attuale composizione del fondo, deve procedere a tale verifica nelle sedi opportune, rivolgendosi al notaio.
L’annotazione di costituzione del fondo infatti serve a rendere opponibile ai terzi l’esistenza del fondo stesso.
Tuttavia, occorre anche considerare che l’ordinamento ha previsto una formula per la modifica delle convenzioni matrimoniali; è la formula 185 (Annotazione delle modifiche delle convenzioni matrimoniali e della eventuale sentenza di omologazione (artt. 162 e 163 del codice civile, legge 10 aprile 1981, n. 142 e art. 69, primo comma, lett. b) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). «Le convenzioni matrimoniali sono state modificate con atto in data … a rogito del notaio … del distretto notarile di … .»
Alla luce di tali considerazioni, poiché la comunicazione ricevuta dal notaio non sembra una variazione alla costituzione del fondo patrimoniale ma, eventualmente, alla consistenza del fondo stesso, consiglierei di far presente questo aspetto al notaio e vedere quali sono le sue argomentazioni a sostegno dell'annotazione in questione.
6 settembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2270, sintomo n. 2297
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