Incarico di economo assegnato ad un assessore o al sindaco

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Settembre 2022

Negli enti di piccole dimensioni l'incarico di economo può essere assegnato ad un assessore o al sindaco visto che la mansione è incompatibile con il ruolo di PO?

Nell’Ente abbiamo il responsabile del Servizio Finanziario ma come tale non può ricoprire anche l’incarico di Economo e all’interno dell’area finanziaria al momento non c’è nessun altro. A questo punto stavamo valutando un’alternativa tra gli amministratori tenendo presente che il personale in servizio presso gli altri uffici non ha dato la propria disponibilità all’assunzione del ruolo di economo.

Prima di prendere decisioni in proposito avremmo bisogno di sapere se a livello normativo sarebbe possibile imboccare questa strada

Risposta

L’art. 53 comma 23 della L. 388/2000 e ss.mm. consente agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001), e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Secondo la Corte dei conti (v. ad es. delibera n. 272 del 24 dicembre 2021 della Corte dei conti Emilia-Romagna), l’attribuzione di responsabilità di uffici e di servizi in relazione alla citata disposizione può essere svolta ove sia stata espressamente prevista da disposizioni regolamentari organizzative e che ne sia stato documentato ogni anno, con apposita Deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, il conseguente effettivo contenimento della spesa, così come prevede la citata disposizione di cui all’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000.

Nel caso di specie, peraltro, non trattandosi di compiti di particolare qualificazione tecnico-finanziaria, non si ravviserebbero i dubbi, invece, espressi dalla citata deliberazione ove all’amministratore locale fosse attribuita addirittura la responsabilità del servizio finanziario che richiede le necessarie competenze tecniche.

Dunque, nel rispetto della citata disposizione e adeguata motivazione si potrebbe giustificare l'incarico de quo.

1 settembre 2022          Eugenio De Carlo

 

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