La sentenza del Consiglio di Stato Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5667 del 7.7.2022 non distingue tra servizi e lavori, ma si riferisce in genere alla previsione dell’art. 106 del Codice vigente affermando testualmente “Per completezza, il nuovo codice degli appalti, diversamente dal precedente codice del 2006, non solo prevede espressamente che la revisione prezzi, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, trovi applicazione anche con riguardo ai settori speciali, ma stabilisce che essa non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina (artt. 114 e 133, d.lgs. n. 163/2006), ma operante solo se prevista dai documenti di gara.”
Sempre nella citata sentenza in relazione alla giurisprudenza della Corte UE (sentenza 19 aprile 2018, C 152/17) e alla direttiva n. 2004/17/CE trova applicazione agli appalti in genere, si trae la conclusione che, al pari della mancata previsione del compenso revisionale, anche il divieto di revisione prezzi è pienamente conforme al diritto europeo.
La sentenza è così massimata dallo stesso sito della Giustizia amministrativa: “La revisione prezzi, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, non è obbligatoria come nella previgente disciplina (artt. 114 e 133 del d.lgs. n. 163/2006), ma opera solo se prevista dai documenti di gara. La mancata previsione della revisione prezzi, al pari della mancata previsione del compenso revisionale, è pienamente conforme al diritto europeo.
Del resto proprio l’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice prevede le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, purchè siano state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
Pertanto, in base al suddetto indirizzo, recentissimo ed autorevole, giurisprudenziale ed al chiaro dettato normativo la revisione dei prezzi in senso proprio è regolata dai documenti di gara e dal contratto, per cui l’istruttoria andrà effettuata sulla base della previsione (se esistente) e sulla base dei criteri previamente determinati in quanto la revisione prezzi, ove prevista, si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.
Tant’è che al fine di fare fronte alle descritte criticità e limitare gli effetti degli aumenti eccezionali dei costi di costruzione, sono intervenuti vari decreti legge introducendo misure destinate, per limitati periodi di tempo, a consentire la prosecuzione in condizioni di equilibrio dei contratti di appalto aggiudicati e stipulati prima dell’esplosione inflattiva attualmente in corso.
In questo senso, ad es., l’art. 29 del DL n.4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);…”.
31 agosto 2022 Dott. Eugenio De Carlo
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