Con risposta (n. 172/2022 del 6.4.2022) ad uno specifico interpello l’agenzia delle entrate ha espresso la propria posizione in merito a quanto riportato nel quesito.
Preliminarmente è stato precisato che con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa. per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Secondo l’Agenzia “l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi <<fisiologica>> rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi”.
Inoltre, la tassazione separata è automatica quando l’erogazione avviene ex post per effetto “leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti”, mentre invece devono essere verificate le ragioni del ritardo quanto è determinato da circostanze di fatto.
Nel caso prospettato dal quesito il ritardo nell’erogazione della retribuzione di risultato non può considerarsi fisiologico, laddove, come chiarito dall’Agenzia delle entrate (interpello n. 223/2021), sarebbe fisiologico un’erogazione l’anno successivo a quello di riferimento quando ciò ordinariamente avviene; nei casi di liquidazione oltre l’anno successivo tale erogazione non può considerarsi fisiologica e, quindi, si deve ritenere applicabile la tassazione separata. Tanto più che anche se i contratti integrativi siano stati stipulati antecedentemente ai periodi cui si riferiscono le retribuzioni di risultato, ipotesi in base alla quale, secondo l’agenzia, la tassazione dovrebbe essere ordinaria, nel caso specifico il ritardo è probabilmente dovuto ad una conclusione ritardata, oltre ogni fisiologica aspettativa, dell’iter amministrativo di chiusura del ciclo della performance e della gestione datoriale delle valutazioni individuali.
In relazione alla modalità attraverso cui il personale può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione separata, l’Agenzia delle entrate, con la risposta citata, ha richiamato l’art. 38 del dPR 602/1973 il quale prevede che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
In relazione a tale disposizione, si rileva che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si vedano, ex multis, Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014 e ordinanza n. 11602 del 6 giugno 2016), il dies a quo da cui far decorrere il termine di quarantotto mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. Pertanto, l'Ente istante, ovvero i soggetti interessati potranno presentare, entro i termini descritti, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.
31 agosto 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4756, sintomo n. 4867