L’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) è stato concepito nella previsione di prevedere che gli incarichi a contratto, di cui al primo comma, debbano essere attribuiti facendo ricorso ad una selezione pubblica finalizzata ad accertare, in riferimento ai soggetti interessati, il possesso di comprovate esperienze pluriennali e specifiche professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
In ragione di ciò, la giurisprudenza ha osservato che la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, non può derogare dal rispetto delle prescrizioni dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni:
1) l’incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la relativa professionalità acquisita sia non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione; è necessario preliminarmente dimostrare, quindi, l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di soggetti aventi la professionalità richiesta e necessaria;
2) gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.
L'assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 è, a tutti gli effetti, sostitutiva di un’assunzione a tempo indeterminato, quindi per un posto “di ruolo”, cioè per una posizione che l’amministrazione ritiene strettamente necessaria per la conduzione degli ordinari servizi dell’ente. Di conseguenza i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1.
La differenza tra il comma 1 e il comma 2 del medesimo articolo riguarda, infatti, la circostanza che ai sensi del comma 2 possono essere stipulati contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, purché in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente.
La giurisprudenza ha, altresì, rimarcato il carattere eccezionale dell’istituto in esame rispetto alle ordinarie modalità di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione, ribadendo il principio in base al quale gli incarichi esterni devono far fronte a esigenze eccezionali e temporanee, che non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale, o attraverso la riqualificazione professionale del personale interno, secondo il noto principio di autosufficienza organizzativa.
Non è superfluo osservare che per molte amministrazioni locali la differenza che intercorre tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 110 non è chiara, col risultato di considerare le due distinte tipologie di incarico come equivalenti tra loro.
Ad esempio, con l'articolo 110, comma 2, del Tuel n. 267/2000 non è legittimo assegnare incarichi come quello di responsabile degli uffici finanziari, oppure di comandante del corpo di polizia municipale o, ancora, di vertice di uffici tecnici competenti in tema di urbanistica, lavori pubblici o ambiente.
In conclusione, l'articolo 110, comma 2, può essere evocato solo laddove l’ente possa gestire funzioni non tipiche e temporanee: un esempio potrebbe essere la direzione di una struttura gestionale chiamata a svolgere funzioni connesse ad un progetto finanziato dai Fondi strutturali Ue o da norme speciali (Finanziamenti Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, giusto per citare un esempio di calzante attualità) chiamato a cogliere specifici risultati e ad essere chiuso, una volta concluse e rendicontate le attività.
Da quanto sopra esposto ed in relazione al quesito, posto che l’incarico di posizione organizzativa può essere attribuito sia al soggetto con incarico di cui al comma 1 e sia anche al soggetto con incarico di cui al comma 2, la problematica assume aspetto di primaria importanza per quel che attiene il riferimento al comma 1 o al comma 2.
Per le motivazioni in precedenza addotte, si ritiene che l’assegnazione/attribuzione dell’incarico debba avvenire con riferimento al comma 1 del Tuel.
In ragione di ciò, sarebbe auspicabile il seguente iter procedurale:
- annullamento in autotutela della procedura di selezione pubblica ex art. 110, comma 2, decreto legislativo n. 265/2000;
- modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024;
- indizione nuova procedura di selezione, con espresso riferimento all’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n.265/2000.
29 agosto 2022 Francesco Disano
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4754, sintomo n. 4865