Liquidazione degli incentivi agli uffici Tecnici.

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
07 Settembre 2022

Liquidazione degli incentivi agli uffici Tecnici.

In particolare dal 2016 il settore che si occupa delle opere pubbliche non ha mai regolamentato la liquidazione degli incentivi per le opere. Il regolamento, ad oggi in fase di redazione, prevede la liquidazione delle somme impegnate dagli scorsi anni fino ad oggi. I quesiti di cui necessitiamo chiarimento sono i seguenti:

- il collega  dipendente di altro Comune ed  in comando presso questa amministrazione, ha comunque diritto alla liquidazione?

- la somma da liquidare dal 2016 ad oggi deve essere inserita complessivamente nella costituzione del fondo di produttività di codesta amministrazione del 2022, oppure va inserita nel fondo 2022 soltanto la somma da liquidare per quest'anno?

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Risposta

L’art. 113, comma 3, del DLgs. 50/2016 stabilisce che la ripartizione delle risorse destinate all’incentivazione del personale tecnico debba avvenire sulla base di un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni interessate e secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa.

Pertanto, la regolamentazione e l’intervento della contrattazione integrativa devono essere antecedenti rispetto alla conclusione degli appalti cui si riferiscono (Corte dei Conti, sezione regionale Lazio, Delibera n. 57/2018, Sezione regionale Veneto, Delibera n. 319/2019), non potendo operare in sanatoria e con effetti retroattivi, e in ogni caso la possibilità erogativa è strettamente legata alla previsione delle relative provviste nel quadro economico dell’intervento e l’accantonamento delle risorse nei termini previsti dalla citata norma.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione regionale per l’Emilia Romagna (del. N. 43/2021), “l’obbligazione si perfeziona nel momento in cui, con regolamento dell’amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività remunerabili con gli incentivi ivi previsti, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Sicché, con il regolamento dell’amministrazione vengono ad esistenza tutti gli elementi che debbono sussistere per la formazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, tra cui la somma da pagare e il soggetto creditore”. L’assunzione dell’impegno di spesa potrà quindi avvenire solo dopo l’adozione del regolamento.

Per quanto concerne, invece, l’imputazione della spesa, il successivo comma 5 del medesimo art. 183 del TUEL prevede che le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L’imputazione della spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche deve essere effettuata, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, nell’esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 25/2019; Sezione regionale di controllo per l’Umbria, delibera n. 56/2019/PAR).

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata è rilevante, ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo svolgimento dell’attività. A questo riguardo la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita.

La fase successiva, quella della liquidazione, comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente.

Quindi, in presenza di accantonamenti già effettuati dall’ente nelle more dell’approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, delibera n. 57/2018).

In sintesi, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi richiesti è necessario che:

1) l’ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;

2) che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;

3) che l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della

spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

4) che la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.

 

In conclusione, rispetto ai quesiti posti:

  1. Le somme possono essere impegnate successivamente all’adozione del regolamento solo se le risorse sono già state previste dal quadro economico dell’appalto e l’intervento non sia già concluso in quanto in quest’ultimo caso l’obbligazione non si è potuta perfezionare per assenza del regolamento.
  2. Le somme impegnate vanno imputate all’esercizio in cui diventano esigibili le relative somme ovvero nell’esercizio in cui si prevede che la relativa attività sarà conclusa e, quindi, quando sorgerà il diritto del dipendente ad esigere il pagamento dell’incentivo.
  3. Il dipendente di altro Ente in posizione di comando ha diritto a concorrere all’erogazione degli incentivi e ciò deve essere previsto dal regolamento. Il comando, infatti, determina la dipendenza funzionale nei confronti dell’ente destinatario sul quale gravano gli oneri del trattamento fondamentale ed accessorio.
  4. Le somme destinate all’incentivazione tecnica confluiscono nella parte variabile del fondo (art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.5.2018) dell’anno cui si riferisce l’attività per la quale viene riconosciuto l’incentivo.

29 agosto 2022             Angelo M. Savazzi  

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4748, sintomo n. 4859

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