Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna famiglia ucraina in possesso di permesso di soggiorno per protezione temporanea, richiede la residenza anagrafica nel mio Comune. I rapporti di parentela sono attestati da un certificato di nascita del figlio minore e il certificato di matrimonio dei coniugi, ma tali documenti sono privi di apostille e traduzione.
Esiste qualche disposizione che, per la situazione emergenziale dell'Ucraina, preveda l'esenzione da apostille di tali documenti? In caso contrario, dovrei forse iscriverli come conviventi?
In presenza di cittadini stranieri la regola generale è l’applicazione dell’articolo 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che dispone: "Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani...".
Quindi per la legge italiana un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, se dichiara la sua volontà di risiedere in Italia, ha sempre il diritto e il dovere di essere iscritto in anagrafe, qualunque sia il permesso, per qualunque motivo sia stato rilasciato e qualunque sia la sua durata.
Pertanto, i cittadini ucraini di cui al quesito, essendo in possesso di permesso di soggiorno (non importa per quale motivo e per quale durata) hanno diritto all'iscrizione anagrafica.
La documentazione comprovante gli status personali e i legami dovrà quindi essere rilasciata dalle autorità dello Stato di cui gli interessati sono cittadini (o comunque della competente autorità estera, qualora l'evento sia accaduto in altro Paese), in applicazione dell’articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.
La generica formulazione lascia inevitabilmente spazio a un margine di flessibilità che l'operatore deve avere: nel concetto di atti possono infatti rientrare certificati, attestati ma anche libretti di famiglia, stati di famiglia e persino passaporti in cui sono indicate relazioni di parentela.
Questa è la regola generale da seguire in questi casi. Gli atti formati all’estero devono essere in originale, opportunamente tradotti e legalizzati nelle forme previste.
Quello che possono fare i cittadini ucraini è recarsi la propria autorità displomatica in Italia (consolato o ambasciata) e farsi rilasciare apposita attestazione. La firma del console o dell’ambasciatore dovrà essere legalizzata in Prefettura.
Nel frattempo lo stato civile dei cittadini ucraini sarà “non documentato” fino a quando non avranno esibito un certificato che attesti lo stato libero o un rapporto di matrimonio o di un’unione civile, rilasciato dallo Stato competente. Stesso discorso per i rapporti di parentela all’interno della famiglia, individuato l’intestatario scheda gli altri componenti verranno iscritti come “conviventi con vincoli affettivi”.
26 agosto 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2265, sintomo n. 2292
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
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