Risposta del Dott. Federico Gavioli
QuesitiVerifica inadempimenti ex art. 48 -bis dpr 602/73.
Si chiede se il rimborso di tributi comunali (IMU) da eseguire su disposizione di una sentenza esecutiva della Commissione tributaria regionale, debba essere sottoposto al controllo di cui sopra.
L'articolo 48-bis , del DPR n. 602 del 1973, dispone che prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente.
Il decreto-legge n. 209, del 10 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2021, n. 294, rubricato «Misure urgenti finanziarie e fiscali», contiene una norma di interpretazione autentica che riguarda l'applicazione dell'articolo 48-bis, del DPR n. 602 del 1973 , che dispone in merito ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Più precisamente l'articolo appena richiamato dispone che le amministrazioni e le società che sono a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di importo superiore ad euro 5.000 devono verificare se il beneficiario della somma stessa risulta essere inadempiente all'obbligo di versamento di somme che derivano da una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo che deve essere almeno pari all'importo indicato.
In caso affermativo, ossia in presenza di mancato versamento di somme superiori ad euro 5.000, derivanti da una o più cartelle di pagamento, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica non possono procedere al pagamento delle somme spettanti al beneficiario, nonché debitore, e devono segnalare la circostanza all'agente della riscossione territorialmente competente affinché questi possa esercitare l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Con la circolare Circ. 23 settembre 2011, n. 27/RGS è stato affermato che “Nei chiarimenti sinora diramati - in particolare, con la (…) Circ. 29 luglio 2008, n. 22 - è stato precisato come il "pagamento" da cui il legislatore fa derivare gli obblighi di verifica previsti dall'articolo 48-bis consti elettivamente nell'adempimento di un obbligo contrattuale.
In proposito, al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, occorre sottolineare, però, come la discriminante per assoggettare o meno un pagamento alla verifica in discorso non è costituita dalla semplice presenza di un contratto che regola il rapporto tra l'Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso.
È ben possibile, infatti, che l'obbligazione del pagamento nasca non da contratto, ma anche - in base al principio della atipicità delle fonti dell'obbligazione, sancito dall'ultima parte dell'articolo 1173 c.c. - da altro atto o fatto idoneo a produrla, in conformità dei principi dell'ordinamento giuridico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono scaturire obblighi di pagamento, nel senso testé delineato e pur in assenza di un contratto, nell'ipotesi di gestione di affari altrui (c.d. negotiorum gestio ai sensi dell'articolo 2028 c.c.), di pagamento dell'indebito (articolo 2033 c.c.), di arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.), di risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.) di rovina di edificio (articolo 2053 c.c.), di responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.), eccetera.
L'obbligo di pagamento posto a carico dell'Amministrazione, peraltro, può derivare anche dal dispositivo di una sentenza passata in giudicato o, comunque, da un provvedimento giurisdizionale esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l'esistenza e la misura del diritto di credito vantato dal beneficiario nei confronti della Pubblica Amministrazione soccombente. (…).
In linea generale, sul punto, appare opportuno ricordare che un'obbligazione si estingue attraverso il suo esatto adempimento (articolo 1218 c.c.) ovvero per effetto di altre fattispecie comunque satisfattorie dell'interesse del creditore, quali, ad esempio, la confusione (articolo 1253 c.c.), la datio in solutum (articolo 1197 c.c.) e la compensazione (articolo 1241 c.c.).
Conseguentemente, per gli aspetti qui d'interesse, si reputa del tutto coerente che un provvedimento giurisdizionale definitivo avente efficacia esecutiva e contenente la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma pecuniaria possa essere adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di denaro al soggetto beneficiario, ma anche attraverso una compensazione - volontaria o legale - tra il debito e l'eventuale credito dell'Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario”.
Con riferimento al caso in esame, premesso che non si è riscontrato un preciso orientamento ad una casistica obiettivamente così particolare, si è del parere , pur evidenziando qualche perplessità, sulla base di quanto affermato dalla citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato che, anche nel caso in parola, il controllo debba essere eseguito da parte dell’amministrazione pubblica.
26 agosto 2022 Federico Gavioli
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