Quaderno operativo ANCI: panoramica delle principali attività dei Sindaci e degli amministratori locali
ANCI – Quaderno giugno 2025, n. 58
Risposta del Dott. Francesco Disano
QuesitiSi chiede supporto per stabilire:
- per il sindaco, se in aspettativa da altro ente, a seguito della rideterminazione dell'indennità di carica con Ente di fascia superiore (10001-30000) per il sisma, l'ente è tenuto al versamento anche dei contributi inps o se gli stessi non sono comunque dovuti in quanto la fascia di appartenenza (minore 3000) non lo prevede?
- si chiede anche di conoscere la percentuale dell'indennità dovuta al vice sindaco e all’assessore: quella della fascia fino a 3000 abitanti o quella della fascia da 10001 a 30000?
In merito al primo quesito, si precisa che, qualora si sia in presenza di rideterminazione dell'indennità di carica a seguito di passaggio dell’Ente ad una fascia superiore (da 10.001 a 30.000), l’amministrazione presso la quale il medesimo espleta il mandato politico deve solamente adeguare l’indennità di carica ai nuovi parametri e non procedere ad alcun versamento contributivo nei confronti dell’Inps. L’indennità di carica degli amministratori locali non è assimilabile a qualsiasi emolumento stipendiale derivante da rapporto di lavoro. Trattasi bensì per la funzione protempore, di sindaco o di assessore comunale, di indennità che non può essere assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale. In concreto la predetta indennità di carica deve essere assoggettata solo a trattenuta erariale (Irpef).
Per i lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000, la norma ha trasferito l'obbligo contributivo dal datore di lavoro, da cui dipendeva l'amministratore prima dell'aspettativa, all'Ente locale presso il quale lo stesso amministratore svolge il proprio mandato. Tale Ente, pertanto, deve provvedere al versamento dei contributi all'Istituto di previdenza al quale è iscritto l'amministratore nella veste di lavoratore subordinato. Sulla retribuzione cui l'amministratore avrebbe avuto diritto nel caso in cui non avesse usufruito dell'aspettativa non retribuita, si devono applicare le aliquote contributive stabilite per il settore, L'ente, infatti, deve farsi carico della contribuzione sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico dipendente.
A titolo semplificativo, si ipotizzi un soggetto dipendente presso il comune A che è posto in aspettativa senza retribuzione per adempiere alla funzione di sindaco nel comune B.
Il comune B è tenuto:
In merito al secondo quesito, la percentuale dell'indennità dovuta al vice sindaco e all’assessore è quella da 10.001 a 30.000.
In merito al terzo quesito, la risposta è già insita nella risposta al primo quesito. Per il vice sindaco e assessori (artigiani, commercianti, liberi professionisti), posti in aspettativa, spetta l’indennità di carica gravata dalla trattenuta irpef nonché il versamento dei contributi previdenziali sulla retribuzione virtuale.
Appare opportuno, infine, evidenziare che, nell’ipotesi in cui un assessore posto in aspettativa espletasse il mandato elettivo in un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il predetto riceverebbe l’indennità di carica dall’ente ove svolge la funzione, mentre la norma pone a capo dell’ente di appartenenza il versamento dei contributi previdenziali parametrati sulla retribuzione virtuale.
13 agosto 2022 Francesco Disano
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4734, sintomo n. 4845
ANCI – Quaderno giugno 2025, n. 58
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: