Diritto di accesso dei consiglieri comunali e peculiari
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
QuesitiAi sensi degli artt. 16 commi 1,2,3 e 17 comma 1 del d.p.r. n. 104/2003 su richiesta dell'ufficio consolare, il comune deve inviare, entro 24 ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative al godimento del diritto di elettorato attivo. Ciò al fine di consentire l'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità od omessi per qualsiasi altro motivo dall'elenco degli elettori.
Si chiede se il comune, per rilasciare l'attestazione deve richiedere il certificato del casellario penale, costituire il fascicolo e successivamente regolarizzare la posizione.
L’elenco aggiunto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. 104/2003 riguarda la procedura di ammissione al voto dei cittadini AIRE cancellati per irreperibilità e dei cittadini omessi “per qualsiasi motivo” dall’elenco di cui all’art. 5 (c.d. “elenco aggiornato”).
Nel caso di elettori cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali bisogna accertarsi della loro reiscrizione anagrafica o provvedere alla stessa. In seguito a tale iscrizione anagrafica “per ricomparsa, l’ufficiale elettorale provvederà ad acquisire la documentazione necessaria alla creazione del fascicolo elettronico dell’elettore. Tra gli atti da acquisire rientrano il certificato del casellario penale e l’assenza di misure di prevenzione e di sicurezza.
La successiva regolarizzazione della posizione elettorale del soggetto avverrà alla prima revisione utile non trattandosi di ammissione al voto ai sensi dell’art. 32 bis del Dpr 223/1967.
Nel caso di elettori “omessi per qualsiasi motivo” dall’elenco aggiornato, invece, bisognerà valutare caso per caso la ragione di questa omissione.
Nell’ipotesi in cui il soggetto sia già iscritto nelle liste elettorali, la sua omissione dal predetto elenco si presume essere una mera irregolarità o una problematica tecnica, e quindi non si avrà necessità di acquisire nuovamente la documentazione sopra richiamata – né di regolarizzare successivamente la posizione sulle liste elettorali medesime – ma semplicemente di comunicare al Consolato il nulla osta all’esercizio del diritto di voto.
Nell’eventualità in cui il nominativo, nonostante sia iscritto nelle liste elettorali, sia privo di capacità elettorale non si rilascerà il nullaosta, segnalando al consolato l’incapacità del soggetto.
24 agosto 2022 Elena Turci
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