Erogazionesomme per le misure di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
01 Settembre 2022

In riferimento all'erogazione delle somme per le misure di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 73/2021, si chiede se è possibile erogare tali contributi esclusivamente in base al valore dell'ISEE  senza escludere dai beneficiari i pensionati che erano precedentemente esclusi invece dalle misure di solidarietà alimentare relative all'anno 2020 erogate esclusivamente a favore dei nuclei familiari che avevano sospeso le proprie attività lavorative.

Risposta

L’art. 53 del DL 73/2021 non prevede alcuna disciplina specifica a cui sono obbligati i comuni, anzi al comma 1-bis, dispone che al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi  alle risorse di cui al presente articolo, i comuni  possono  applicare  le procedure di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili. Quest’ultima, all’art. 2, comma 6, stabilisce che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

L’IFEL con nota del 16.6.21 ha ricordato che le assegnazioni in questione sono destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, con finalità più ampie, quindi, rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl 137/2020.

In attuazione della suddetta normativa ogni comune ha pubblicato bandi e avvisi autodeterminandosi sui criteri esecutivi rispetto alla predetta cornice di riferimento. Quindi, ogni ente, previa istruttoria dei servizi sociali, potrà motivatamente compiere le scelte discrezionali più appropriate alla propria situazione economico-sociale di riferimento e individuare i criteri selettivi più conformi ed adeguati, identificando le caratteristiche ed i requisiti dei nuclei familiari e  di quelli in stato di bisogno meritevoli di assegnazione, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

24 agosto 2022              Eugenio De Carlo

 

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