Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul DDL Concorrenza: rafforzare trasparenza, competitività ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNel 2013 il Comune acquisì il CIG per l'affidamento, con procedura di gara aperta, del servizio dei tributi.
Il servizio venne affidato regolarmente e la prestazione si è conclusa nel 2020.
Una parte delle prestazioni richieste era il servizio di lotta all'evasione con compenso degli aggi in ragione percentuale sull'incasso dell'Amministrazione.
Anche questo servizio venne svolto regolarmente, uno degli evasori però, a causa della particolare corposità dell'evasione scovata, chiese ed ottenne di rateizzare l'importo da corrispondere.
La rateizzazione si protrarrà fino all'ottobre 2026.
Gli aggi da corrispondere possono essere fatturati riportando lo stesso CIG assunto nel 2013 anche se l'affidamento del servizio non è più in capo alla stessa ditta?
Inoltre, poiché l’importo dell’affidamento è aumentato rispetto a quanto previsto inizialmente, ci si chiede come procedere visto che l’affidamento è concluso e la ditta in questione sta portando avanti soltanto le attività che andranno ad esaurimento come la riscossione degli importi rateizzati.
Il codice CIG (codice identificativo di gara), tra le altre funzioni, ha quella attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Pertanto, se il contratto a cui si riferisce il CIG non ha esaurito i propri effetti in quanto era prevista la prosecuzione sino a completamento delle pratiche affidate e non integra un nuovo ed autonomo affidamento, il CIG da utilizzare sarà lo stesso in quanto l’importo contrattuale era, evidentemente, presunto (stimato)in base alle previsioni al momento dell’indizione della procedura e dell’aggiudicazione.
Laddove, invece, il contratto di affidamento del servizio nulla stabiliva in ordine ai rapporti pendenti alla data di scadenza contrattuale ivi prevista, la gestione degli stessi rapporti non esauriti a quella data integrerà un nuovo affidamento che richiederà un altrettanto nuovo ed autonomo CIG.
In altri termini, la risposta dipende da quanto le prestazioni che proseguono siano riconducibili in via testuale o in via ermeneutica all’originario contratto di cui costituiscano comunque esecuzione ovvero siano autonome dallo stesso e configurino un nuovo rapporto basato su ragioni di natura tecnica collegate al precedente rapporto ormai esaurito.
Circa la previsione iniziale, si rammenta che l’art. 35 del Codice dei contratti, al comma 4, fa riferimento al valore stimato di un appalto pubblico, mentre al comma 7 si riferisce alla quantificazione al momento dell’avviso di indizione gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
Ancora, il comma 6 precisa che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee.
Dunque, ove il valore sia stato attendibilmente stimato al momento dell’indizione della procedura e, poi, si siano verificati fatti non prevedibili a quel momento, si ritiene che la circostanza possa costituire un fatto non imputabile alla stazione appaltante e non elusivo della norma. Inoltre, non si porrà un problema di correttezza del tipo di procedura seguita se l’importo effettivo non abbia determinato un superamento di soglia sulla base della quale è stata individuata la disciplina applicabile per la procedura seguita.
23 agosto 2022 Eugenio De Carlo
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