Impatto nuovo regolamento su concessione in essere

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
01 Settembre 2022

In riferimento al quesito ad oggetto “Impatto nuovo regolamento su concessione in essere”, pubblicato sul sito “La posta del Sindaco” in data 31 agosto 2022, si chiede il seguente chiarimento:

“Nella risposta al quesito il Dott. De Carlo suggerisce l'ipotesi di ricorrere all'istituto della revoca di cui alla L. 241/1990, propedeutica all'avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica. E' possibile, sulla base dell'eventuale regolamento comunale da approvare, stipulare, al termine della procedura di evidenza pubblica, un atto di concessione del bene patrimoniale (nello specifico, il teatro) stabilendo un canone inferiore a quello di mercato, ai sensi dell'art. 32 c.8 della L. 724/1994 in virtù del quale "A decorrere dal 1 gennaio  1995  i  canoni  annui  per  i  beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge  in  vigore,  determinati  dai  comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad  un  valore  comunque  non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali"?” 

Risposta

In materia di beni pubblici vige il principio ordinario di normale redditività degli stessi, salva  l'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato a seguito di “un’attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell’ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l’interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.) (Corte dei conti sez. contr. Veneto, deliberazione n. 716/2012/PAR).

E’ principio generale – univocamente affermato dalla giurisprudenza contabile – quello della reddittività del bene pubblico, essendo ammissibili eventuali deroghe solo ed esclusivamente nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Veneto, del. n. 716/2012/PAR e Lombardia n. 172/2014/PAR).

In ogni caso, la valutazione e la verifica sulla compatibilità finanziaria e gestionale è rimessa esclusivamente alla discrezionalità ed al prudente apprezzamento dell'amministrazione interessata, che si assume la responsabilità della scelta, che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione dei provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare che dovrà valutare e motivare  l’esistenza di un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero l’esistenza di  casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni.

Dunque, sussiste in genere la esigenza dell’amministrazione pubblica di valorizzare i propri beni e a ricavare dai suoi utilizzatori il massimo importo percepibile, sulla base di procedimenti precostituiti e trasparenti”, eccezion fatta per le ipotesi in cui ai beni pubblici sia conferita dalla legge la funzione di consentire la realizzazione di finalità sociali da essa individuate (ad es., i casi di assegnazione di alloggi alle persone che ne abbiano bisogno, a canoni inferiori a quelli di mercato, o di assegnazione a titolo gratuito ad enti per finalità culturali o di conservazione dell'ambiente, ecc.) (Consiglio di Stato sez. V ^, sentenza n. 5480 del 7.11.2014).

In ogni caso, al fine di evitare d’incorrere in responsabilità civili e penali in capo ad amministratori, dirigenti e funzionari, deve essere salvaguardata l'esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire l'idoneità agli scopi ai quali sono stati destinati.

Dunque, l’applicazione di valori sociali deve essere ben motivata, evidenziando il vantaggio pubblico indiretto rispetto a quello derivante dalla normale redditività dello stesso nonché i risparmi di spesa da utenze, manutenzioni e quant’altro posto a carico del concessionario. Infatti, la riduzione del valore di mercato rispetto a quello sociale di un bene deve essere valutata in concreto rispetto agli obiettivi ed ai risultati che l’Amministrazione persegue.

Alternativamente, al fine di valorizzare elementi sociali e culturali, si potrebbe impostare, in luogo di una concessione di bene, una procedura di concessione di servizio pubblico, valorizzando le finalità di servizio piuttosto che la redditività del bene in sé, da affidare in base al Codice dei contratti pubblici, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modo da ridurre il rilievo del valore economico-prezzo rispetto al bene, esaltando, invece, altri elementi qualitativi e di rilievo socio-culturale.

19 agosto 2022             Eugenio De Carlo

 

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