Indennità di responsabilità

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
31 Agosto 2022

Si chiede quali assenze debbono essere considerate ai fini del conteggio della indennità di responsabilità, in particolare se rilevano le assenze per congedo ai sensi del D.Lgs.151/2001.

Risposta

Preliminarmente va precisato che rientra tra le materie della contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies Ccnl 21-5-2018. Nell’ambito dei criteri di corresponsione dell’indennità è possibile prevedere la correlazione con la presenza in servizio, fermo restando le previsioni contrattuali, di seguito riportate, riguardanti specifiche assenze che si devono ritenere applicabili senza che si possano ipotizzare interferenze da parte della contrattazione integrativa.

Nell’ipotesi di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 21 maggio 2018, al dipendente spetta il trattamento economico accessorio e, quindi, l’indennità per specifiche responsabilità per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero (a tale proposito può essere utile consultare la tabella 1 allegata al Ccnl del 6.7.1995, tutt’ora vigente).

I permessi ex art. 35 per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, se fruiti a giorni, sono sottoposti al medesimo regime economico delle assenze per malattia e alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Le ferie, i permessi retribuiti ex art. 31 non riducono l’indennità per specifiche responsabilità; ciò in quanto le disposizioni contrattuali prevedono, in questi casi, l’esclusione delle sole indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità. L’indennità di specifiche responsabilità è una indennità riconosciuta su base annuale e attribuita mensilmente per il periodo di durata dell’incarico. Per le medesime ragioni non si può ritenere che si tratti, inoltre, di indennità correlata all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (come invece l’indennità condizioni di lavoro). Per quanto riguarda i permessi retribuiti il diritto alla corresponsione della indennità per specifiche responsabilità è espressamente previsto dall’art. 31, comma 4, Ccnl 21.5.2018.

Analogamente per i congedi di maternità e i congedi parentali laddove nella retribuzione media globale giornaliera da utilizzare per il calcolo rientrano i trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

Si deve, infine, dare conto di alcuni orientamenti applicativi che, a parere di chi scrive, non inficiano quanto sopra esposto in relazione a specifiche assenze. In sede di contrattazione integrativa le parti procedono all’individuazione delle condizioni e delle modalità di erogazione del compenso per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) anche sotto il profilo della eventuale decurtazione in caso di assenza dal servizio. In relazione alla eventuale decurtazione di tale compenso, anche tenendo conto della natura e delle caratteristiche dello stesso, si deve evidenziare che per effetto delle assenze il lavoratore rende comunque una prestazione ridotta, diminuendo così anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso. Anche per questa voce indennitaria si ritiene debba farsi riferimento al principio secondo il quale è necessario sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso (cfr. orientamento applicativo ARAN CFL82 del 28.9.2020).

Si ricorda che la suddetta indennità può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento, da parte del dirigente, allo stesso di uno degli incarichi, comportanti l’assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato, precedentemente a tal fine individuati dal contratto integrativo dell’ente che intende riconoscerla. Sulla base della richiamata disciplina, pertanto, l’indennità di cui si tratta può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell’incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa (cfr. orientamento applicativo ARAN CFL85 del 28.9.2020). Nell’ambito dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa l’autonomia del dirigente è piena ai fini del conferimento dell’incarico.

18 agosto 2022             Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4726, sintomo n. 4837

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