Nomina segretario comunale

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
31 Agosto 2022

Un segretario comunale è stato individuato con decreto sindacale, ma la sua nomina non è stata fatta con un ulteriore decreto, bensì con una semplice lettera inviata all'agenzia dei segretari, firmata per accettazione dal segretario. Può considerarsi valida tale nomina?

Risposta

Il capo dell’Amministrazione con proprio decreto nomina il Segretario titolare fissando il termine per l’assunzione in servizio; il decreto di nomina va adottato non oltre il 120° giorno successivo dall’insediamento del Sindaco in caso di elezioni che, ai sensi della deliberazione ex- Ages n.333/2001, è da individuarsi nell’atto di proclamazione degli eletti. Superato tale termine, resta definitivamente confermato il Segretario in quel momento titolare.

Seguono accettazione e presa in servizio. Con l’accettazione del Segretario si perfeziona il procedimento di nomina; il Segretario nominato può chiedere il differimento della data di presa in servizio, che va accordato dal Capo dell’Amministrazione. Decreto di nomina, atto d’accettazione (anche come controfirma in calce al decreto) e attestato di presa di servizio vanno inviati alla Sezione Regionale (e all’Albo Nazionale in caso di sede di competenza Nazionale). Nel caso di sede di segreteria convenzionata costituita ma non ancora efficace, dalla data di assunzione del Segretario si esplicano gli effetti giuridici ed economici della convenzione stessa.

Questo quanto riportano le indicazioni operative in materia.

Quanto allo specifico quesito, si ritiene che non rilevi tanto il nome dato all’atto quanto al contenuto, che lo deve caratterizzare nei termini propri di un provvedimento finalizzato alla nomina all’esito di un iter dallo stesso richiamato, prevalendo un criterio di sostanza piuttosto che uno di vuoto formalismo, nel rispetto del principio di conservazione degli atti in base alla volontà dell’organo emittente. In giurisprudenza, infatti, è stato osservato che l'esatta qualificazione degli atti emessi dalle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente ad essi attribuito (Cons. di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5240; Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2500, 20 febbraio 2013, n. 1058; Cons. giust. amm. Sicilia, 14 maggio 2014 n. 282).

19 agosto 2022             Eugenio De Carlo

 

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