Riduzione del FCDE accantonato nel Risultato di Amministrazione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
30 Agosto 2022

Riduzione del FCDE accantonato nel Risultato di Amministrazione. In sede di salvaguardia è  possibile finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione in corso nella misura massima della quota svincolata? Tale possibilità, considerando l'art. 187 TUEL, sembra sia applicabile solamente in sede di Rendiconto di gestione e "non anche in sede di salvaguardia degli equilibri". 

 

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Risposta

L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 187 del TUEL prevede la possibilità di utilizzare, “in occasione dell’approvazione del rendiconto”, la quota svincolata del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione per finanziare l’analogo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione; la possibilità di disporre analogo utilizzo in occasione, o meglio a seguito, della salvaguardia degli equilibri è poi prevista dal paragrafo 3.3 del principio contabile applicato n. 4/2, il quale espressamente dispone che in tale sede “” ... al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede ... vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione ...”” e cioè aumentando - o diminuendo - il fondo stesso (e quindi la quota di avanzo rappresentata dall’avanzo accantonato). Tale operazione di adeguamento comporta quindi una modifica della composizione del risultato di amministrazione, di cui si dovrà dare atto nella deliberazione consiliare di salvaguardia, modifica che nel caso di riduzione del FCDE determinerà un aumento di pari importo della quota libera dell’avanzo (ed eventualmente anche di quella vincolata).

Detto paragrafo 3.3, replicando per la salvaguardia quanto già previsto dal ricordato articolo 187, precisa poi che “” ... L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce “”.

Pertanto la possibilità di utilizzare la quota svincolata del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al fine di finanziare l’analogo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione è consentita sia in occasione della approvazione del rendiconto (ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL) sia in occasione della salvaguardia degli equilibri (ai sensi del paragrafo 3.3 del principio contabile applicato n. 4/2).

19 agosto 2019             Ennio Braccioni

 

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