Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di provvedimento di cumulo di pene, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUna cittadina ha una pratica di cancellazione di irreperibilità in corso con inizio procedimento 03-09-2021, quindi oggi è ancora residente ma tra un po’ di settimane dovrebbe essere cancellata definitivamente in quanto non è nel territorio e gli accertamenti sono tutti negativi (quindi come da normativa verrà cancellata dopo un anno dall'inizio del procedimento).
Questa signora ha avuto un bambino e l'ha dichiarato nel comune e quindi è stato trasferito in anagrafe nello stato di famiglia della madre.
Come gestire la situazione a livello normativo?
La cancellazione per irreperibilità è un provvedimento molto delicato, che presuppone la scomparsa assoluta della persona per un periodo di almeno un anno; ai fini della cancellazione per irreperibilità non e’ sufficiente che la persona non abiti più all’indirizzo di iscrizione anagrafica, ma e’ necessario che il luogo di attuale dimora abituale sia totalmente sconosciuto.
Inoltre occorre tenere presente che:
Ai fini della formazione dell’atto di nascita, nessuna norma prevede l’obbligo di visionare la scheda anagrafica; chiaramente, la competenza del comune è legata alla residenza del genitore.
Tuttavia, fino a quando il genitore è iscritto in anagrafe, permane la competenza dell’ufficiale di stato civile a ricevere la denuncia di nascita.
Certamente, si doveva e si poteva cogliere l’occasione dell’accesso all’ufficio demografico da parte della madre, cancellanda per irreperibilità, per invitarla a regolarizzare la relativa posizione anagrafica.
Certamente l’ufficiale d’anagrafe ha il potere di invitare l’interessata a presentarsi all’ufficio per chiarire la sua posizione anagrafica; il disinteresse della persona non deve impedire all’ufficiale di anagrafe di compiere tutti gli accertamenti necessari, avvalendosi degli strumenti che l’ordinamento anagrafico prevede, inclusa la possibilità di chiedere informazioni ad enti ed uffici, pubblici e privati, con un amplissimo potere di indagine !
In ogni caso, non è legittimo cancellare la madre, né il bambino, che DEVE essere iscritto in anagrafe. Il procedimento di cancellazione, già avviato, deve essere chiuso senza provvedimento di cancellazione, poiché la comparsa della madre al momento della denuncia di nascita ha fatto venir meno la condizione di irreperibilità assoluta, necessaria perché la cancellazione sia possibile e legittima.
D’altra parte, nulla vieta all’ufficiale di anagrafe di riaprire un nuovo procedimento di cancellazione anche il giorno dopo ! Il fatto che il proprietario di casa dichiari che la cittadina non abita all’indirizzo di iscrizione anagrafica non è sufficiente per procedere alla cancellazione poiché, come già detto più volte, la condizione di irreperibilità non è assoluta, essendo la cittadina comparsa per dichiarare la nascita del figlio.
19 agosto 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2253, sintomo n. 2280
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: