Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'ente consolida con il metodo integrale delle aziende speciali di cui non possiede quote di capitale la cui percentuale di partecipazione è comunque del 100%, avendone il controllo e nominando il cda. Si chiede se, in virtù del principio contabile 4/4 è tenuta comunque a calcolare la quota di pertinenza di terzi (che in questo caso sarebbe il 100%).
La risposta è affermativa. Le aziende speciali di cui al quesito configurano, ai fini della redazione del bilancio consolidato, degli entri strumentali controllati, ed a tale qualificazione consegue quale metodo di consolidamento quello integrale: l'applicazione del consolidamento integrale comporta che nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale (“fondo di dotazione e riserva di pertinenza di terzi”) che nel conto economico (“risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi), distintamente da quella della capogruppo; a tal riguardo, le quote di terzi devono essere calcolate sui bilanci post rettifiche e non su quelli di partenza
Al riguardo si richiama il punto 4.3. del principio contabile applicato n. 4/4 concernente il bilancio consolidato che dispone quanto segue:
“” Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo “”.
17 agosto 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4215, sintomo n. 4271
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
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