Matrimonio con rito concordatario di cittadino residente in Germania con cittadina AIRE di altro Comune.

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
29 Agosto 2022

Un cittadino tedesco residente in Germania intende contrarre matrimonio con rito concordatario (chiesa presente nel mio Comune) con cittadina AIRE di altro Comune. Il matrimonio verrà celebrato nei prossimi giorni ma si chiedono chiarimenti sull'impostazione dell'atto di matrimonio che sarà da trascrivere relativamente al regime patrimoniale. Qualora gli sposi dovessero scegliere il regime della separazione dei beni (legge italiana) quale annotazione dovremmo utilizzare? Fare riferimento alla legge 218/1995 o al Regolamento UE 1103/2016? Noto tra l'altro che sugli atti di matrimonio che il Parroco presenta per la trascrizione non si fa mai riferimento al Regolamento UE 1103/2016 ma solo alla L.218/1995. Qualora, invece, gli sposi scegliessero il regime della comunione dei beni è corretto non annotare nulla?

Risposta

I moduli attualmente in uso ed approvati (a suo tempo) dalla C.E.I. contengono la possibilità di effettuare le seguenti dichiarazioni: la scelta del regime della separazione dei beni secondo l’articolo 162, secondo comma del Codice Civile italiano; la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30 comma 1 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, laddove almeno uno dei due sposi è cittadino straniero; il riconoscimento di figlio.

Gli ultimi aggiornamenti dei moduli sono stati resi noti con circolare n. 2 del 17 gennaio 2011 del Ministero dell'Interno.

Ad oggi nella modulistica in questione non viene ancora dato conto dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/1103.

In base all'articolo 22 del regolamento UE 1103/2016 i coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti:

  1. la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; oppure
  2. la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo. Da quanto sopra esposto i coniugi e le parti hanno la possibilità, entro certi limiti disciplinati dalla norma, di regolamentare la loro situazione patrimoniale, scegliendo la legge applicabile al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

La possibilità di scelta permette di stabilire criterio di collegamento unico, certo e determinato che garantisca una regolamentazione idonea e univoca volta a soddisfare tutte le necessità della coppia tutelando le esigenze dei terzi.

I regolamenti prevedono che la scelta di legge può essere effettuata e modificata in qualunque momento, sia prima che durante il matrimonio o l'unione registrata e tale scelta non potrà essere mutata se non in presenza di una nuova manifestazione di volontà della coppia.

Secondo quanto definito dall'articolo 26 del Regolamento UE 1103/2016, in mancanza di un accordo sulla scelta della legge, ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato:

  1. della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
  2. della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza,
  3. con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) di cui sopra.

Ora ritornando al caso descritto gli sposi possono richiedere l’applicazione della legge italiana che è possibile in quanto il matrimonio è stato contratto in Italia.

Per le annotazioni, in attesa di apposite istruzioni ministeriali, potranno essere prese a modello quelle previste per la Legge 31 maggio 1995, n. 218, quindi nel corpo dell’atto si utilizzerà la formula-62-bis, opportunamente modificata, mentre per l’annotazione a margine (oggi in calce nei registri in formato A3) la formula da utilizzare sarà al la formula 184 (terzo caso), anche in questo caso, debitamente modificata.

In pratica:

  1. qualora scegliessero la legge italiana in regime di comunione dei beni:
  • formula 62-bis: “Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, hanno dichiarato di scegliere la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/1103”;
  • formula 184 (terzo caso):Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio controscritto, gli sposi hanno dichiarato di scegliere la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 22, del Regolamento UE 2016/1103”.
  1. qualora scegliessero la legge italiana, in regime di separazione dei beni:
  • formula 62-bis: “Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, hanno dichiarato di scegliere la legge italiana di applicare ai loro rapporti patrimoniali a norma dell’articolo 22 del Regolamento UE 2016/1103, e di optare per il regime della separazione dei beni a norma dell’articolo 162 del Codice Civile”;
  • formula 184 (terzo caso): “Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio controscritto, gli sposi hanno dichiarato di scegliere la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 22, del Regolamento UE 2016/1103 e di optare per il regime della separazione dei beni, a norma dell’articolo 162 del codice civile”.
  1. qualora scegliessero la legge straniera:
  • formula 62-bis: “Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, hanno dichiarato di scegliere la legge straniera (da indicare quale …. ) da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/1103”;
  • formula 184 (terzo caso): “Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio controscritto, gli sposi hanno dichiarato di scegliere la legge straniera (da indicare quale …. ) da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 22, del Regolamento UE 2016/1103”.

Si rammenda infine che l'ufficiale di stato civile non ha alcuna responsabilità in merito all'informazione sui diritti e doveri che conseguono ad una scelta del regime patrimoniale. L'ufficiale di stato civile recepisce una dichiarazione da parte dei nubendi iscritta nell'atto di matrimonio. Sono i nubendi che sono responsabili delle dichiarazioni rese. L'ufficiale di stato civile deve chiedere semplicemente se scelgono la comunione o la separazione dei beni. Oppure se vogliono applicare la legge di uno specifico paese sarà cura loro informarsi sulle conseguenze, l'ufficiale di stato civile non è un notaio.

16 agosto 2022             Andrea Dallatomasina  

 

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