Enti convenzionati e debito fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni
QuesitiQuesito: Il nostro ente ha ricevuto una richiesta di rateizzazione di un debito Tari, pari a euro 30.000,00, relativa alle annualità 2019 e 2020. Come dobbiamo procedere con la contabilizzazione ai sensi del principio contabile? In sede di riaccertamento ordinario si cancellano i residui e si reiscrivono nell’anno di concessione della rateizzazione. Questa durerà 36 mesi. Nel 2023 e nel 2024 le entrate vanno reimputate? Con quale procedimento?
Il decreto del MEF del 1° settembre 2021 (tredicesimo decreto correttivo) ha integrato il paragrafo 3.5 del principio contabile applicato n. 4/2 disciplinando la fattispecie della rateizzazione di un’entrata esigibile in esercizi precedenti a quello in corso (e quindi conservata tra i residui attivi): una rateizzazione di tal genere determina la cancellazione del residuo attivo dal bilancio e l’accertamento dello stesso credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione; la relativa procedura può essere effettuata nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, e la rateizzazione deve risultare da atti formali (nel caso specifico, da un provvedimento del funzionario responsabile del tributo). Il ricordato decreto ministeriale ha inoltre aggiunto nella appendice tecnica del citato principio contabile l’esempio n. 14, contenente le modalità delle corrispondenti registrazioni contabili.
Fatto quindi rinvio alle indicazioni recate dal citato principio contabile, si osserva che l’applicazione pratica delle suddette modalità non può però essere rinviata in toto al prossimo riaccertamento ordinario: in tale sede si provvederà alla effettiva cancellazione del residuo di 30.000,00 euro, ma fin dall’esercizio in corso dovranno porsi in essere le condizioni per una corretta contabilizzazione della rateizzazione: pertanto, in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione, si dovrà disporre da una parte la cancellazione dell’accertamento di 30.000,00 euro conservato a residui (nota) e dall’altra registrare contestualmente l’accertamento per pari importo con imputazione ai singoli esercizi in cui il credito rateizzato risulterà esigibile: se ad esempio la rateizzazione di 36 mesi verrà disposta con decorrenza da ottobre 2022, il credito rateizzato verrà imputato come segue:
- all’esercizio 2022 per euro 2.500,00 (3/36 di 30.000,00);
- all’esercizio 2023 per euro 10.000,00 (12/36 di 30.000,00);
- all’esercizio 2024 per euro 10.000,00 (12/36 di 30.000,00);
- all’esercizio 2025 per euro 7.500,00 (9/36 di 30.00,00).
Le operazioni suddette non configurano delle reimputazioni, ma rappresentano degli accertamenti che vengono imputati ai diversi esercizi in base al criterio della esigibilità, in quanto registrati direttamente in contabilità in esecuzione del provvedimento di rateizzazione.
Dovranno inoltre essere puntualmente osservate le prescrizioni previste nel regolamento dell’Ente, come ad esempio quelle concernenti gli interessi e le garanzie da prestare a fronte della rateizzazione richiesta.
11 agosto 2022 Ennio Braccioni
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(nota) in sede di riaccertamento ordinario si procederà poi alla effettiva cancellazione del residuo attivo, in quanto non supportato da un accertamento, nonché alla contestuale riduzione del FCDE, riduzione che dovrà essere disposta per la quota corrispondente al credito stralciato e non per l’intero credito (vedasi al riguardo la deliberazione n. 34/2018 della Sezione Umbria della Corte dei conti).
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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