Comportamento in caso di azienda inadempiente

Risposta al quesito del Dr. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
11 Agosto 2022

A metà luglio a seguito di un controllo sulle inadempienze abbiamo dovuto bloccare un pagamento ed effettuarlo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni, perché la ditta risultava inadempiente per una cifra superiore alla fattura stessa. Adesso lo stesso fornitore risultato inadempiente ci invia una nuova fattura di importo di circa 4000 euro: cosa dobbiamo fare? L'importo é inferiore ai 5000 euro pertanto si ritiene di non rifare il controllo delle inadempienze. Dobbiamo contattare direttamente l'Agenzia delle entrate Riscossioni? Nel decreto era riportato di pagare tutto quanto era maturato prima della notifica di tale atto. Ovvero possiamo direttamente pagare il fornitore?

Risposta

La questione è obiettivamente complicata per una serie di norme approvate frettolosamente dal legislatore a seguito anche dell’emergenza sanitaria Covid-19; a parere di chi risponde poiché l’importo è inferiore a 5.000 euro non dovrebbero essere rifatti i controlli in relazione alle inadempienze fiscali/previdenziali del fornitore; tuttavia vista la complicata situazione attuale si consiglia di consultare comunque l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni territorialmente competente per avere una risposta scritta (potrebbe anche essere sufficiente una semplice e-mail) che consenta al soggetto pubblico che paga di essere maggiormente tutelato in ipotesi di verifiche.

Con la circolare n. 11/E, del 22 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative (che si riportano di seguito) con riferimento all'articolo 4, del decreto legge n. 41/2021 (DL "Sostegni"), commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Il decreto legge n. 73 del 2021, interviene sui termini dei pagamenti di cartelle e avvisi di accertamento nonché sulle rate delle definizioni agevolate.

In particolare l'articolo 9, comma 1, del Dl n. 73/2021 sposta al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) il termine finale della sospensione:

  • dei termini per il versamento delle somme relative a entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell'Inps (articoli 29 e 30, Dl n. 78/2010), in scadenza dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della zona rossa di cui all'allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020) e fino al 31 agosto 2021;
  • della proposta di compensazione volontaria tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo prevista in sede di erogazione dei rimborsi fiscali (articolo 28-ter, Dpr n. 602/1973);
  • degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

L'articolo 1-sexies rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione ovvero:

  • per la cosiddetta "rottamazione-ter" (di cui agli articoli 3 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto legge n. 34 del 2019);
  • per la "rottamazione risorse proprie UE" (di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018);
  • per il "saldo e stralcio" delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio 2019).

In base a tale disposizione, si considera tempestivo, tale da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente:

-   entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

-   entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

-   entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

-   entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

-  entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Si attende sull’argomento una nuova circolare che dovrebbe fornire nuovi chiarimenti su un argomento che appare allo stato attuale, come si evince anche dalla descrizione appena fornita, obiettivamente molto complicato da attuare, anche volendosi comportare correttamente, per tutti gli attori coinvolti.

Dott. Federico Gavioli       9 agosto 2022

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