Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Alessandro Corucci
QuesitiSi chiede aiuto per la risoluzione di una problematica un pò ingarbugliata. E' stata richiesta dal parroco la trascrizione di un matrimonio concordatario di due cittadini italiani celebrato nel Comune dove lo sposo è iscritto AIRE. Effettuando una visura ANPR si scopre che la sposa è residente in APR di un comune limitrofo ma nell'atto la residenza della sposa indicata in un comune francese. Tuttavia non sono state effettuate le pubblicazioni di matrimonio né al Consolato di riferimento né nel comune di residenza della sposa. Come bisogna procedere? 1) va fatta la richiesta di trascrizione da parte degli sposi magari con la precisazione da parte della sposa che è residente in un comune italiano? 2) Come procedere con le pubblicazioni successive? a questo punto vanno fatte solo nel Comune di celebrazione contemporaneamente con l'avviso di celebrato matrimonio oppure le pubblicazioni vanno fatte sempre nelle sedi competenti vale a dire il Consolato e il comune di residenza? 3) Come se non bastasse nell'atto c'é anche il riconoscimento da parte della coppia di un figlio nato nel 2021 fuori dal matrimonio (che non risulta in ANPR). Quali adempimenti comporta?
Si forniscono i seguenti elementi.
Con riferimento alla residenza della sposa si ritiene corretta la trascrizione nel comune di attuale iscrizione in ANPR.
Confermo la necessità della richiesta congiunta degli sposi finalizzata alla trascrizione come previsto dalla circolare.
Con riferimento alla residenza non è strettamente necessario in quanto verificabile d’ufficio.
Per quanto attiene l’assenza di pubblicazioni, si ritiene sostanzialmente trascrivibile l’atto di matrimonio purché siano strettamente osservate le istruzioni impartite dal Ministero di grazia e giustizia con circolare n. 1/54/FG/1(186)256 in data 26 febbraio 1986, inerenti l’applicazione dell’art. 8, n. 1 dell’Accordo fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
In merito, è raccomandabile la più scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel punto n. XIII del suddetto documento d’indirizzo, relative, proprio, alla materia della trascrizione tardiva del matrimonio concordatario contratto senza pubblicazioni civili.
L'art. 8, n. l, dell'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano del 1984 stabiIisce che "la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro…”
Va, peraltro, precisato che – a seguito dell’introduzione del principio di carattere generale (ad opera del nuovo ordinamento dello stato civile) per cui i testimoni sono stati aboliti in tutti 130 gli atti dello stato civile (con l’eccezione della ipotesi di celebrazione del matrimonio) – non debbono essere più considerate quelle parti del punto XIII della su indicata circolare che fanno espresso riferimento alla presenza di testimoni per la ricezione della richiesta di trascrizione tardiva da parte degli sposi.
Una volta effettuata la trascrizione, quando, ovviamente, ne ricorrono le condizioni, l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto a tale adempimento dovrà dare direttamente avviso del trascritto matrimonio ai comuni di nascita degli sposi, al fine di permettere le relative annotazioni sugli atti di nascita di questi ultimi (art. 68, comma 3, del D.P.R. 396/2000).
Per quanto attiene gli effetti della sopracitata trascrizione, questa consente che il matrimonio produca gli effetti civili dalla sua celebrazione.
Con riferimento ai figli, nel caso in cui la nascita sia avvenuta in data successiva alla celebrazione, trattandosi quindi di figli legittimi e non legittimati, laddove gli stessi figli siano stati dichiarati tali (legittimi appunto), nessun adempimento particolare si ritiene possa gravare sull’USC.
3 agosto 2022 Alessandro Corucci
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2230, sintomo n. 2260
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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