Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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QuesitiSi chiede se il fondo sostegno comuni marginali previsto dal DPCM del 30.09.2021 va codificato nella gestione corrente o capitale.
Il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” (nuova denominazione del precedente fondo per gli interventi a sostegno delle attività economiche delle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stato ripartito tra i comuni svantaggiati con DPCM del 30 settembre 2021 al fine di realizzare i seguenti interventi (articolo 2 del DPCM):
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
b) concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
Le forme di utilizzo dei fondi come sopra assegnati potranno quindi consistere sia in interventi di parte capitale (come le spese per adeguamento di immobili o i contributi alle imprese in conto impianti) che di natura corrente (contributi ad imprese in conto esercizio per spese di gestione ovvero a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree gestione interne).
Tanto premesso, la codifica dei corrispondenti capitoli di bilancio andrà così definita:
1) per la parte entrata, trattandosi di un trasferimento, l’importo assegnato andrà contabilizzato al titolo 2, tipologia 101, categoria 01 (Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri) - codice E. 2.01.01.01.003;
2) per la parte spesa, la classificazione in bilancio dipenderà dal tipo di intervento che l'Ente intende porre in essere: qualora l'intervento si configuri come un trasferimento corrente, la relativa codifica sarà U.1.04.03.99.xxx (trasferimenti correnti a altre imprese) ovvero U.1.04.02.05.xxx (Altri trasferimenti a famiglie); qualora invece l’ente ritenga di erogare dei contributi in conto capitale o in conto impianti, la relativa codifica sarà U.2.03.03.03.xxx (contributi agli investimenti a altre imprese).
29 luglio 2022 Ennio Braccioni
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