Richiesta di riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis da parte di ragazza argentina, il cui avo è nato nel comune nel 1891

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
30 Luglio 2022

Una ragazza argentina, il cui avo è nato in questo comune nel 1891, ha presentato richiesta di riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis . Dal certificato della Camera Nazionale Elettorale risulta che l'avo  è stato iscritto nei registri degli elettori nel 1927. Non risulta in nessun documento presentato la data della sua naturalizzazione. La figlia, cioè la nonna della ragazza, che le trasmette la cittadinanza è nata nel 1922. Ora chiedo, considerato che l'iscrizione nelle liste elettorali argentine di cittadini naturalizzati avviene anche molti anni dopo il giuramento e quindi dalla naturalizzazione, è possibile accettare la richiesta o dovremmo richiedere ulteriori documenti per stabilire se la figlia nata nel 1922 ha conservato la cittadinanza italiana ?

Risposta

Innanzitutto qualora nella discendenza si individui una donna, non si deve guardare la data di nascita della donna, ma la data di nascita del figlio di tale donna: se nato prima del 1948 si deve rigettare l'istanza, poiché l'interessato potrà percorrere solo il procedimento giurisdizionale.

La donna nata all'estero prima del 1948 è titolare di cittadinanza per discendenza, quindi se il padre era cittadino italiano, lei è sicuramente cittadina italiana iure sanguinis e cittadina argentina iure loci. Tuttavia, lei pure essendo cittadina italiana non la trasmette ai figli che sono nati prima del 1948 in quanto la Legge 13 giugno 1912, n. 555, non consentiva la trasmissione della cittadinanza per via materna: quindi, l'aspetto rilevante è che la nascita del/della figlio/a sia avvenuta dopo il 1948 da donna cittadina italiana, in quanto se la nascita fosse avvenuta prima del 1948 la cittadinanza al/alla figlio/a non può essere riconosciuta dall'ufficiale dello stato civile ma solamente dal Tribunale, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009. In questa sentenza viene infatti stabilito, solamente per via giudiziale, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 1° gennaio 1948: gli interessati dovranno rivolgersi al Tribunale e non all’ufficiale dello stato civile.

Questo se

Veniamo alla questione relativa all’avo nato in Italia ed emigrato all’estero.

La circolare K.28.1 del 8 aprile 1991 stabilisce che l’ufficiale dello stato civile dovrà valutare la seguente documentazione esibita in originale, debitamente tradotta e legalizzata:

5.   certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

6.   certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’articolo 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Il punto 5 dovrà essere presentato, debitamente tradotto ed apostillato dall’interessata, mentre il punto 6 dovrà essere richiesto direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile alle autorità diplomatiche italiane competenti.

L’interessata ha presentato il certificato rilasciato dalla Camera Elettorale Nazionale (organo argentino preposto a ciò) ove viene indicato che l'avo della richiedente risulta iscritto nei registri degli elettori nel 1927, quindi si presume che abbia acquistato certamente la cittadinanza argentina (con predita della cittadinanza italiana), ma non viene indicata la data di tale acquisto.

Essendo la data elemento fondamentale per capire se la pratica si blocca o meno si consiglia quindi di richiedere, per le vie brevi, all’interessata idonea integrazione alla documentazione presentata richiedendo l’indicazione della data in cui l’avo si è naturalizzato argentino e di inviare comunque la richiesta di emissione del certificato che i discendenti e l’interessata non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana alle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Sotto questo aspetto procedurale l'iter per il riconoscimento della cittadinanza può proseguire.

Se il documento richiesto (data della naturalizzazione dell’avo) non verrà presentato, l’Ufficiale dello stato civile emetterà un preavviso di rigetto da comunicare all’interessata nel quale farà presente la mancanza fondamentale di tale dato e come la mancanza non consente di verificare la discendenza e la trasmissione della cittadinanza italiana fino ad arrivare al richiedente: decorsi i 10 giorni previsti dall’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, verrà emesso e notificato un provvedimento di rigetto. Questo non esclude, ovviamente, che l’interessata possa ripresentare una nuova istanza quando avrà ottenuto la documentazione regolare, né esclude che il medesimo possa impugnare il rigetto con ricorso in Tribunale ai sensi dell’articolo 95 del dPR 3 novembre 2000, n. 396.

27 luglio 2022               Andrea Dallatomasina

 

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