Versamento 100% del TFR ad un soggetto privato

Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo

Quesiti
di Di Lorenzo Cristoforo
28 Luglio 2022

Si chiede se un dipendente del nostro Ente può versare il 100% del suo TFR ad un soggetto privato.

Risposta

L’adesione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla previdenza complementare è regolata dall’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, stipulato fra le organizzazioni sindacali più rappresentative e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), recepito in seguito dal DPCM del 20 dicembre 1999, come modificato dal successivo decreto del 2 marzo 2001 (trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi per i dipendenti pubblici).

Sono due le tipologie fondi pensione cui possono aderire i pubblici dipendenti:

  • Fondi pensione negoziali, istituiti con contratti collettivi di comparto, oppure con contratti collettivi di ambito territoriale, la cui adesione prevede oltre alla contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, il conferimento di tutto o parte del TFR;
  • Fondi pensione individuali (Fondi pensione aperti e PIP) con contribuzione volontaria a totale carico dell’aderente. A differenza dei lavoratori del settore privato, per i pubblici dipendenti l’adesione ai Fondi aperti è possibile ma solo in forma individuale ed è loro preclusa la possibilità di avere un contributo da parte del datore di lavoro o di conferire quote di TFR.

Il fondo negoziale destinato ai dipendenti degli Enti Locali è il Fondo Perseo.

L’iscrizione dei dipendenti pubblici al Fondo Perseo è su base volontaria e consentita esclusivamente ai lavoratori che appartengono al settore il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto o dall’accordo istitutivo del Fondo di riferimento, stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali.

In base al citato Accordo quadro tra ARAN e sindacati e al DPCM 20 dicembre 1999, le quote destinate agli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:

  • per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2001 viene destinato l’intero TFR;
  • per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, che hanno optato per il regime del TFR, viene destinata, in fase di prima attuazione, una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento; tale quota potrà essere elevata a seguito di ulteriori accordi contrattuali.

Per quanto riguarda il quesito posto, qualora il dipendente in questione avesse aderito in forma privata ad un Fondo pensione individuale, lo stesso può liberamente scegliere il proprio contributo individuale non legato, comunque, alla gestione del flusso di TFR.

25 luglio 2022               Cristoforo Di Lorenzo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4650, sintomo n. 4761

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