Assunzione in assenza di approvazione del PIAO e del Piano della Performance 2022

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
27 Luglio 2022

L’Ente nel 2021 ha programmato l'assunzione di operaio di cat. B3, previa adozione, nella stessa annualità, di tutti gli atti propedeutici all'assunzione nonché all'esperimento della procedura di mobilità obbligatoria nonché all'approvazione del bando di concorso. La procedura si è poi definita nell'annualità 2022 ed oggi il Comune sarebbe in grado di assumere il vincitore.

Può il Comune procedere ad assumere il vincitore della predetta procedura, in assenza di approvazione del PIAO e del Piano della Performance 2022?

Risposta

Il piano della performance negli enti locali viene regolamentato dall’art. 169 del TUEL, il cui comma 3-bis stabilisce che il piano degli obiettivi e il piano della performance di cui all’art. 10 del d. lgs. 150/2009, “sono unificati organicamente nel PEG”. Questa disposizione è stata abrogata dal DPR n. 81 del 24.6.2022, il quale ha individuato i piani che confluiscono nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

In ogni caso tutti gli enti territoriali sono tenuti a definire gli obiettivi di performance anche nell’ipotesi di differimento del termine di approvazione del bilancio come sancito da una norma di principio, ovvero l’art. 5, comma 1-ter, del DLgs. 150/2009.

L’art. 10, comma 5 del d.lgs. 150/2009 dispone, inoltre, sugli effetti della mancata approvazione del piano della performance: “(…) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti […] e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.”

Stessa previsione, relativamente al PIAO, è contenuta nell’art. 6, comma 7, del D.L. 80/2021, che rimanda alla suddetta norma: “In caso di mancata adozione del Piano (integrato delle Attività e Organizzazione) trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.

Tuttavia, per il 2022, qualora le amministrazioni avessero già adottato il Piano della performance l’effetto sanzionatorio previsto per la mancata adozione del PIAO deve ritenersi non applicabile in quanto l’amministrazione ha operato a legislazione vigente.

Nel caso specifico portato all’attenzione con il    quesito, è opportuno richiamare la deliberazione 73/2022, con cui la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto si è espressa a proposito del divieto di assunzione per la mancata approvazione del Piano della performance (“L’assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l’ente locale dagli obblighi di cui all’art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare la nota circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli Enti locali), richiama le disposizioni di cui all’art. 10, co. 5, del D.Lgs. 150/2009 sulle quali grava l’obbligo di “(…) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell’eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance…”)

Ne consegue che anche gli enti inferiori a 5.000 abitanti, che si avvalgono della facoltà di non approvare il PEG, devono approvare il piano delle performance, e per questi il termine è fissato al 31 gennaio.

In conclusione, si ritiene che, sebbene siano state esperite tutte le procedure e gli atti propedeutici relativamente al 2021, vige il divieto di procedere all’assunzione, qualora non sia stato adottato il Piano della performance 2022 o documento di analogo contenuto. Procedendo all’approvazione del Piano in ritardo tale divieto cessa e si può procedere all’assunzione.

25 luglio 2022               Angelo M. Savazzi      

 

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