Potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome quale espressione del diritto all'identità personale
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Un cittadino in possesso di carta di identità cartacea che scade il 31/12/2017, ha chiesto il rilascio della Cie chiedendo di ritirare il nuovo documento in Comune. Per non rimanere senza carta di identità ha chiesto di conservare la carta di identità cartacea e di restituirla alla consegna della CIE. E’ consentito lasciare al cittadino la vecchia carta di identità e ritirarla al momento della consegna della CIE ? Esiste una norma che stabilisce che la carta di identità venga ritirata al momento della richiesta della Cie?
No, non è consentito lasciare al cittadino il documento in scadenza, poiché questo viene annullato al momento della emissione della nuova carta di identità.
Non è questione di esistenza di una norma che affermi esplicitamente questa regola; questa regola si desume dalla circostanza che il cittadino non può possedere due carte di identità in corso di validità.
In occasione dell’ultimo convegno nazionale Anusca si è discusso della possibilità di dare valore di documento di riconoscimento alla ricevuta della richiesta di CIE, ricevuta che, com’è noto, contiene anche la foto del titolare: tuttavia al momento si tratta solo di una proposta.
Ricordo che il nostro ordinamento prevede una molteplicità di documenti di riconoscimento, molti dei quali equipollenti, a determinati fini, alla carta di identità (art. 35 d.P.R. n. 445/2000 “Documenti di identità e di riconoscimento.
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”).
Inoltre, è sempre possibile il rilascio di una foto legalizzata.
11 dicembre 2017 Liliana Palmieri
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta di Andrea Dallatomasina
Corte Costituzionale – Sentenza 18 aprile 2025 e comunicato stampa, n. 53
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2025
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