Atto di morte redatto in parte 2 serie B senza indicazione del comune del decesso

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
23 Luglio 2022

Si chiede parere sulla corretta annotazione da apporre a margine dell'atto di morte redatto in parte 2 serie B nel caso in cui in fase di redazione dell'atto a seguito di avviso del sostituto procuratore l'ufficiale dello stato civile ha omesso di indicare il comune di decesso come riportato nel nulla osta. Si chiede se sia possibile intraprendere la strada di cui all'art.98 comma 1 del D.P.R. 396/2000 ed in caso positivo quale dovrebbe essere il tenore dell'annotazione ex art.98 comma 1 dPR al fine di rendere noto il Comune di morte.

Risposta

Nella serie B della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di cui all’art.71, comma 1, lett. da b) a d) del D.P.R.

Il contenuto dell’atto di morte è precisato nell’art. 73 del nuovo Regolamento.

Dovendo la certificazione di stato civile (certificati, gli estratti per riassunto) essere rilasciata con i soli dati riportati negli atti, la correzione ex art. 98, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000 circa il luogo di morte presuntivamente errato od omesso è sicuramente ammissibile considerato che il dato esatto è riportato sul N.O.

La rettificazione di un atto dello stato civile che presenti errori od omissioni può essere richiesta dai privati cittadini che ne abbiano interesse o dal Procuratore della Repubblica quando sussista un interesse pubblico.

Il ricorso per dar luogo al processo di rettificazione è presentato al Tribunale nella cui giurisdizione rientra l’ufficio di stato civile in cui è registrato l’atto oggetto di rettifica. L’ufficiale di stato civile dovrà provvedere ad annotare la sentenza di rettificazione sul corrispondente atto oggetto di rettifica.

Invece, la semplice correzione di errori materiali (o dimenticanza) di scrittura presenti sugli atti, può essere effettuata d’ufficio dall’ufficiale dello stato civile, oppure su istanza di chiunque ne abbia interesse, dandone avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati (entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, avverso la correzione, opposizione mediante ricorso al Tribunale)

La formula dell’annotazione di correzione ai sensi dell’art. 98 c. 1 DPR 396/2000 non è prevista dal Formulario di Stato Civile di cui al D.M. del 05/04/2002. Pertanto il Ministero dell’Interno ha suggerito l’uso della seguente formulazione: “Ai sensi dell'art 98 comma 1 del DPR 396/2000, l'atto soprascritto viene corretto nel senso che dove è stato omesso (in questo caso il luogo di morte), deve leggersi e intendersi .....”.

Seguiranno le comunicazioni ai servizi interessati.

21 luglio 2022               Roberto Gimigliano

 

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