Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiLa circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 2020 prevede l'Iscrizione anagrafica dei Richiedenti Protezione internazionale in possesso di permesso di soggiorno o di ricevuta per il rilascio dello stesso. Stabilisce altresì, per i richiedenti protezione internazionale iscritti in anagrafe, il rilascio della carta di identità limitata al territorio nazionale con validità di 3 anni.
E’ dunque possibile rilasciare la carta di identità al richiedente protezione internazionale in possesso della sola ricevuta?
Il comma 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020, n. 130, dispone espressamente che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
A fronte di ciò, e considerato che non sono poste altre accezioni alle procedure in parola dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2020, è lecito ritenere che quanto prescritto sulla durata triennale della carta d’identità si applicano ESCLUSIVAMENTE al richiedente protezione internazionale che riguarda i soggetti richiedenti asilo e protezione sussidiaria.
Nel caso sottoposto siamo in presenza di un cittadino richiedente protezione internazionale iscritto in anagrafe, presumibilmente con la sola ricevuta del permesso di soggiorno.
Ora chiede il rilascio della carta d’identità. L’assenza di un documento di riconoscimento rilasciato dallo Stato Estero nel caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto al rilascio della carta d’identità qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati.
A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante la ricevuta del permesso di soggiorno munita di fotografia, che a mente dell'articolo 1 lettera c del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare".
In conclusione, all’interessato potrà essere rilasciata la carta d’identità cartacea, previa identificazione tramite la ricevuta del permesso di soggiorno munita di fotografia, inibita all’espatrio, valida tre anni e con la scadenza, come per tutti i casi, coincidente con la data del compleanno del richiedente.
Il comma 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020, n. 130, dispone espressamente che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
A fronte di ciò, e considerato che non sono poste altre accezioni alle procedure in parola dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2020, è lecito ritenere che quanto prescritto sulla durata triennale della carta d’identità si applicano ESCLUSIVAMENTE al richiedente protezione internazionale che riguarda i soggetti richiedenti asilo e protezione sussidiaria.
Nel caso sottoposto siamo in presenza di un cittadino richiedente protezione internazionale iscritto in anagrafe, presumibilmente con la sola ricevuta del permesso di soggiorno.
Ora chiede il rilascio della carta d’identità.
L’assenza di un documento di riconoscimento rilasciato dallo Stato Estero nel caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, non può pregiudicare il diritto al rilascio della carta d’identità qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati.
A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante la ricevuta del permesso di soggiorno munita di fotografia, che a mente dell'articolo 1 lettera c del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare".
In conclusione, all’interessato potrà essere rilasciata la carta d’identità cartacea, previa identificazione tramite la ricevuta del permesso di soggiorno munita di fotografia, inibita all’espatrio, valida tre anni e con la scadenza, come per tutti i casi, coincidente con la data del compleanno del richiedente.
20 agosto 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2219, sintomo n. 2227
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza del 21 maggio 2025, n. 1143
presentata dal dott. Giuseppe Napolitano
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