Di cosa si tratta
L’art. 6 del D.L. 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale confluiscono diversi strumenti di programmazione che, fino ad oggi, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento. Relativamente alle norme che disciplinano i diversi piani che confluiscono nel PIAO va precisato che le stesse rimangono pienamente operative per cui per perimetrare al meglio i contenuti occorre comunque avere come riferimento le norme di principio che disciplinano i piani che confluiscono nel PIAO:
- il Piano della performance,
- il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- il Piano dei fabbisogni di personale,
- il Piano per il lavoro agile (conosciuto come POLA),
- il Piano delle azioni positive e la programmazione dei fabbisogni formativi.
Inoltre, il Piano deve contenere
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
Con la pubblicazione del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, che si configurano come regolamenti attuativi della norma istitutiva, avvenuta qualche ora prima dello spirare del termine del 30 giugno per l’adozione del PIAO, termine prorogato per ultimo dal D.L. 36/2022, il PIAO entra nel vivo e diventa pienamente operativo anche se con alcune questioni aperte rispetto alle quali il quaderno operativo ANCI, pubblicato qualche giorno fa, prova a suggerire una serie di soluzioni tecniche.
La giungla dei termini
Se il termine per il 2022 è rimasto ancorato al 30 giugno, occorre segnalare che tale termine era strettamente collegato all’adozione dei decreti attuativi che doveva avvenire entro il 31 marzo. Tale termine, peraltro frutto di proroghe di precedenti termini, tutti inesorabilmente superati, avrebbe certamente consentito di avviare il processo per l’elaborazione del PIAO anche per il 2022, sebbene con alcuni punti di attenzione legati fondamentalmente ad un ritardo che avrebbe inevitabilmente compromesso alcuni segmenti di contenuti del PIAO (cfr. ciclo di gestione della performance).
In sintesi, i termini sono oggi i seguenti:
PIAO 2022
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30 giugno o 120 giorni dall’approvazione del bilancio, se successivo
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PIAO 2023
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31 gennaio o 30 giorni dall’approvazione del bilancio, se successivo
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Cosa devono fare le amministrazioni
Per il 2022 le amministrazioni che hanno approvato tutti i piani nei termini previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore dei decreti attuativi del PIAO, in linea generale non possono essere destinatari di alcuna conseguenza sanzionatoria per la mancata approvazione del PIAO avendo le stesse amministrazioni operato secondo le norme vigenti.
L’ANCI suggerisce di approvare comunque una delibera ricognitiva e invita le amministrazioni a farlo celermente. Se ciò può far stare tranquille le amministrazioni si può certamente pensare di adottare una simile delibera che, tuttavia, ha il senso di un mero adempimento, assolutamente slegato dalle finalità del PIAO, di integrare le diverse direttrici programmatorie coinvolte. Di fatto, se le amministrazioni hanno operato secondo la normativa vigente, la portata innovativa del PIAO per il 2022 risulta svuotata, laddove le direttrici di programmazione, a legislazione vigente, hanno già esaurito il loro compito che è quello di “programmare”; né può ipotizzarsi che il differimento del termine di adozione del PIAO, in sede di prima applicazione a 120 giorni dall’approvazione del bilancio, abbia il significato di prevedere comunque la predisposizione di un documento programmatorio nel quale debbano confluire i piani già approvati; ciò si risolverebbe in un nuovo adempimento, mentre invece la proroga del termine ha il significato di consentire alle amministrazioni, che non hanno approvato i piani confluiti nel PIAO, di adottarlo utilizzando un maggior lasso temporale, senza che possano essere destinatari degli effetti sanzionatori previsti per la mancata adozione.
Il termine di approvazione del bilancio
L’approvazione del PIAO, a regime entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio, e, in sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla medesima approvazione, sancisce in modo inequivocabile:
- che il differimento decorre dall’approvazione effettiva da parte dell’amministrazione, e non dal termine ultimo consentito (attualmente il 31 luglio),
- la sterilizzazione delle sanzioni interviene per quelle amministrazioni che usufruiscono del differimento.
D’altra parte, il differimento è una opportunità che non può essere intesa come un obbligo di differimento del termine; pertanto, per le amministrazioni che, per esempio, avessero approvato il bilancio entro il 31 dicembre del 2021, il termine per l’adozione del PIAO non può ritenersi differito oltre il termine del 30 giugno, sebbene quest’ultimo, come si è visto, sia un termine che non ha significato per quelle amministrazioni che hanno già approvato i piani che confluiscono nel PIAO.
Il Piano tipo
Il D.M., recentemente adottato, definisce la composizione del Piano-tipo che si articola in una scheda anagrafica dell’amministrazione ed è suddiviso in quattro sezioni, a loro volta articolate in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione del piano integrato di attività e organizzazione deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, secondo quanto stabilito dal decreto, per il periodo di applicazione del Piano stesso, con particolare riferimento, ove ve ne sia necessità, alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.
Il decreto esclude dal PIAO gli adempimenti di carattere finanziario che non siano direttamente riconducibili ai contenuti così come disciplinati dall’art. 6 del D.L. n. 80/2021.
Il Piano-tipo presenta la seguente struttura:
PREMESSA
- SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
- SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
2.1 Sottosezione di programmazione: Valore pubblico
2.2 Sottosezione di programmazione: Performance
2.3 Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza
- SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa
3.2 Sottosezione di programmazione: Organizzazione del lavoro agile
3.3 Sottosezione di programmazione: Piano triennale del fabbisogno di personale
- SEZIONE 4 - MONITORAGGIO
Nel prossimo contributo forniremo indicazioni sui contenuti, sulle correlazioni tra le diverse sezioni, sul Piano tipo semplificato, che si applica alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti, e sugli adempimenti successivi all’approvazione del PIAO, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Quaderno operativo ANCI n. 36/2022.
All.
Per ulteriori approfondimenti sul percorso di elaborazione del PIAO sono disponibili i podcast dei webinar specialistici tenuti dal dott. Angelo Savazzi sui seguenti argomenti:
1. PIAO: il quadro normativo e metodologico
2. La sottosezione “valore pubblico”: contenuti e schemi
3. Dalla sottosezione “valore pubblico” alla sottosezione “performance”
4. Dalle sottosezioni “valore pubblico e performance” alla sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza)
5. La sezione “organizzazione e capitale umano”
6. L’elaborazione unitaria e integrata delle diverse sezioni del PIAO
Articolo di Angelo Maria Savazzi