Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAi sensi del vigente CCNL degli Enti Locali, si chiede qual è la durata del periodo di prova per un dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato e se, ai fini del conteggio e del superamento del periodo effettivo di prova, i giorni di assenza per ferie, permessi ed altri motivi e i giorni festivi e prefestivi vanno sottratti dal totale oppure sono compresi nel periodo di prova.
Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato è previsto un periodo di prova disciplinato dall’art. 20 del Ccnl funzioni locali 21.5.2018 il quale prevede una durata di due mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B e di sei mesi per l’inquadramento nelle restanti categorie. Il periodo prova è inoltre previsto dall’art. 28 del DPR 487/1994 (per quest’ultimo l’applicazione è richiamata dall’art. 70, comma 13, del DLgs. 165/2001).
Per il calcolo della durata del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato; conseguentemente qualsiasi evento che determini una interruzione del servizio (per esempio malattia, ferie, permessi) non ha effetti sulla durata del periodo di prova per cui il termine finale si ridetermina tenendo conto dei periodi di interruzione. Se l’interruzione è dovuta a malattia del dipendente o altre ragioni previste dalla legge o dal CCNL la stessa può essere protratta per un massimo di sei mesi con diritto alla conservazione del posto, decorsi i quali il contratto di lavoro non si risolve automaticamente ma il datore di lavoro può decidere in tal senso.
Diversa, invece, la disciplina nell’ipotesi di assenza per infortunio sul lavoro o per malattia per causa di servizio; in questi casi, infatti, si applica la disciplina di cui all’art. 38 del Ccnl 21.5.2018 ed, in particolare, il dipendente ha il diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica attestata dall’ente istituzionalmente preposto e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi salvo proroga di ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 36 del medesimo Ccnl.
Si ritiene infine, anche sulla base dell’orientamento ARAN RAL423, che le assenze che determinano l’interruzione del periodo di prova sono solo quelle relative alle giornate in cui la prestazione deve ordinariamente essere resa, per cui non rilevano i giorni festivi e prefestivi che non devono essere sottratti al calcolo del periodo di prova.
18 luglio 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4615, sintomo n. 4726
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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