Convertito in legge il Decreto “Aiuti”

I punti di maggior interesse per gli enti locali

Servizi Comunali Bilancio

Il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, cd. decreto Aiuti, nella versione convertita ieri in legge, contiene novità anche per gli enti locali.
Passiamo in rassegna i punti di maggior interesse.

Articolo 1-quater, commi 1 e 2
Riduzione dell’IVA nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022
È estesa l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Art. 3, commi 6-bis - 6-quater
Sostegno al trasporto pubblico locale
E’ concesso un aiuto per un milione di euro a favore delle imprese esercenti il trasporto passeggeri con autobus di classe ambientale euro V e euro VI.

Art. 14 commi 1, 1-bis e artt. 2 e 57, comma 3
Proroga Superbonus, modifiche alla cessione del credito e norma transitoria
E’ prorogato di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. La norma precisa, altresì, che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.
La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.
E’ precisato che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Art. 26
Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori
La norma reca alcune disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Si prevede che tali disposizioni si applichino (con alcune eccezioni) ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.
Con una modifica approvata in sede referente, si stabilisce che le medesime disposizioni (con le medesime eccezioni) siano applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali, a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili.
Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d’asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi previsti.
Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.
E’ stabilito che, per le finalità introdotte, in deroga al Codice dei contratti pubblici, e limitatamente all’anno 2022, le Regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono comunque aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Ai fini della determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati secondo quanto previsto dal comma in questione.
Le disposizioni introdotte con l’articolo 26 si applicano, per quanto compatibili, alle gare in essere con la conseguenza di rivedere alcuni importi alla base delle gare già previsti nei bandi in corso di esecuzione.

Articolo 26-bis
Disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa
Tale disposizione novella la disciplina inerente all'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi, in particolare, a mezzo dei "buoni pasto", contenuta nell'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Tale disciplina stabilisce che gli affidamenti in oggetto avvengano esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La novella in esame interviene su alcuni criteri di valutazione dell'offerta che possono essere stabiliti nel bando. In particolare, vengono soppresse talune limitazioni, previste a legislazione vigente, per il criterio del ribasso sul valore nominale del buono pasto. Si prevede, altresì, che lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere non superiore al 5 per cento del valore nominale del buon pasto. Tale sconto incondizionato, specifica ulteriormente l'articolo in esame, remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.
Le disposizioni si applicano alle gare in corso sugli affidamenti del servizio sostitutivo di mensa alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento. I bandi di gara, pertanto, dovranno essere riconsiderati con le nuove disposizioni introdotte dal decreto “Aiuti”.

Artt. 31 e 32
Una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti
Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.
In particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum, l’art. 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l’articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’articolo 32, al comma 1, individua la platea dei soggetti aventi diritto all’indennità una tantum di 200 euro nei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
I presupposti per l’erogazione d’ufficio della misura, da parte dell’INPS o di altro Ente previdenziale (in caso di trattamenti non gestiti dall’INPS), con la mensilità di luglio 2022, sono:

  • la residenza in Italia;
  • la decorrenza dei trattamenti che danno diritto alla erogazione dell’indennità entro il 30 giugno 2022;
  • un reddito personale complessivo, per l’anno 2022, non superiore a 35.000 euro lordi.

Per i dipendenti pubblici il pagamento del bonus avviene in modo automatico: non è necessario alcun passaggio a differenza di chi opera nel settore privato (tenuto alla presentazione della l’autocertificazione dei requisiti).

Art. 40, commi 1 e 2
Incremento finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale
L’articolo dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l’incremento, per l’anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.
Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Art. 40, commi 3 e 5
Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali
L’articolo 40, comma 3, incrementa di 170 milioni di euro, per l’anno 2022, l’importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti, autorizzato dal D.L. n. 17/2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province.

Art. 40, comma 3-bis
Utilizzo risorse del Fondo funzioni fondamentali enti locali per maggiori oneri derivanti dalla spesa per il gas
È introdotta una disposizione che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri, non coperti da specifiche assegnazioni statali, derivanti dall’incremento della spesa per il gas, come già previsto per gli oneri relativi all’incremento della spesa per l’energia elettrica.
Si interviene sulla clausola di salvaguardia finanziaria finalizzata a garantire che, in sede di verifica a consuntivo dell’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo (prevista al 31 ottobre 2023), non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in relazione all’utilizzo delle sue risorse a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa degli enti locali per energia elettrica e gas.

Art. 40, comma 4
Deroga contabile per gli enti locali
È consentito agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. La norma ha carattere eccezionale, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 40, comma 5-bis
Rendiconti degli enti locali
Sono escluse le conseguenze di carattere restrittivo previste dalla legislazione vigente per gli enti locali che abbiano approvato e trasmesso alla BDAP il rendiconto relativo al 2021 oltre il termine del 30 aprile 2022, ma entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Art. 40, comma 5-ter
Riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva
È prevista la possibilità, per i comuni, di operare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva per l’esercizio 2022.
Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.
Le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.

Art. 40-bis
Misure straordinarie in favore di comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province
La norma consente di destinare, solo per il 2022, alle spese energetiche degli enti locali i proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali.

Art. 43, comma 1
Riequilibrio finanziario di province e città metropolitane
È istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle Province e delle Città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023.

Art. 43, commi 2-8
Accordi tra Stato e Comuni capoluogo di provincia per il rientro dal disavanzo
Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020, è prevista la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso.
La sottoscrizione dell’accordo è subordinata all’impegno del Comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative, previste dalla legge di bilancio 2022, tra le quali l’incremento, fino ad almeno l’1%, dell’addizionale comunale all’Irpef.

Articolo di Federico Gavioli

 

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Scritto il 15/07/2022

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