Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino iraniano di religione musulmano vuole sposarsi con cittadina ucraina di religione cattolica. L'ambasciata del suo paese non rilascia nulla osta al matrimonio poichè in base alla legge del paese ad un musulmano non è consentito sposare una non musulmana. Mentre per la nubenda (residente in un altro comune) è già stato rilasciato un nulla osta.
Al cittadino è stato rilasciato dall'ambasciata solo un certificato di stato civile dal quale si evince lo stato libero da legalizzare in Prefettura.
Pertanto, si chiede come posso procedere ad eseguire le pubblicazioni in mancanza di nulla osta.
L’articolo 116 del Codice Civile prevede “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89”.
Il nulla osta previsto dall’articolo 116 del codice civile (che può essere rilasciato dall’autorità consolare straniera in Italia - o dall’autorità consolare di quel paese presente in un paese terzo, qualora in Italia questo non abbia rappresentanza diplomatica - ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza) deve essere obbligatoriamente presentato dallo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia in alternativa al certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che vi hanno aderito). Tale documentazione è assolutamente indispensabile e si può prescinderne solo in presenza esclusivamente di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (come, ad esempio, per gli Stati Uniti d’America, la Legge 13 ottobre 1965, n. 1195, e, per l’Australia, la Legge 27 settembre 2002, n. 233).
Mancando il nulla osta al cittadino iraniano, l’ufficiale dello stato civile dovrà, ai sensi dell’articolo 98 del codice civile, rifiutare le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto: i nubendi potranno impugnare il rifiuto in tribunale. Qualora il tribunale adito autorizzi la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l’ufficiale dello stato civile dovrà provvedere in conformità.
Il ricorso all'utilizzo della dichiarazione sostitutiva può essere accettato solamente laddove uno dei nubendi straniero risulti che sia stato riconosciuto rifugiato, ed è in grado pertanto di presentare una certificazione come rifugiato rilasciata dall'UNHCR. La circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 12 gennaio 2022, chiarisce tale posizione con particolare riferimento al cittadino straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia.
12 Luglio 2022 Dallatomassina Andrea
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2210, sintomo n. 2238
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: