Pubblicazione albo pretorio verbale che attesta inottemperanza ordinanza demolizione opere abusive private
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiE' possibile annullare un'ordinanza tso di cui è stato possibile registrare il numero ma si è fermata unicamente alla fase di inserimento in quanto il tso non si è più reso necessario??
La registrazione di un provvedimento, così come la pubblicazione, non costituiscono requisiti di validità e di efficacia, ma sono solo fasi ed attività che riguardano la conservazione e la conoscenza di provvedimenti già formati e con tutti gli elementi essenziali (autorità competente, oggetto, forma, data e sottoscrizione).
Pertanto, se è stata emessa una ordinanza contenente tutti gli elementi essenziali per renderla valida e giuridicamente esistente, ne occorrerebbe un’altra che ritiri la precedente, revocandola, in quanto sono venuti meno i presupposti di fatto che la esigevano e di tanto dandone motivazione.
Se, invece, si vuole ragionare solo dal punto di vista pratico, in quanto una ordinanza, in senso tecnico, per quanto sopra detto, non esisteva, si può anche annullare la registrazione, rammentando, tuttavia, che l’art. 54 del DPR 445/2000 dispone che le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura di conservazione delle registrazioni di protocollo e che la procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
12 luglio 2022 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2266, sintomo n. 2339
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta di Ambrogio Fichera
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza 11 aprile 2025, n. 232, pubblicata il 7 maggio 2025
Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2814
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