Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari - Silenzio-assenso.

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
14 Luglio 2022

In base al regolamento comunale l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari sul territorio deve essere emessa in base ai pareri favorevoli dei competenti organi della Polizia Municipale e del settore LL.PP.-Ambiente (art. 9). In ipotesi di decorso infruttuoso del termine previsto per l'espressione degli atti consultivi da parte delle predette articolazioni organizzative, la disposizione regolamentare equipara il silenzio all'assenso, ossia ad un parere favorevole. Come "si concilia" la cennata norma regolamentare con l'art. 16 comma 3 della L. n. 241/1990 (che menziona espressamente interessi di natura sensibile?) Sono in contrasto le citate disposizioni? E' corretto il riferimento anche all'art. 16 comma 3 della L. n. 241/1990? Se la risposta è affermativa, il responsabile del procedimento a quale organo, ente, autorità deve rivolgersi per sopperire al silenzio degli organi interni aditi?

Risposta

L'installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad un provvedimento autorizzatorio finale da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall'art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992, a mente del quale "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale".

In un'ottica di agevolazione delle attività private subordinate all'assenso della pubblica Amministrazione, con l'art. 20 della Legge n. 241/1990, in attuazione del principio del buon andamento e della semplificazione amministrativa, il legislatore ha equiparato, in linea di principio, il silenzio al provvedimento di accoglimento dell'istanza per l'ottenimento di un titolo abilitativo. Tuttavia, la portata generale dell'istituto non è illimitata. L'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 configura ragguardevoli eccezioni a tale principio; tra esse rientra la materia della pubblica sicurezza. Proprio alla pubblica sicurezza si impronta la ratio dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 285/1992. Nel richiedere un provvedimento espresso per l'autorizzazione dell'attività di affissione, quest'ultima norma demanda alla pubblica Amministrazione un preciso onere di verifica circa le condizioni ed i presupposti per lo svolgimento di essa, cosicché risulta illegittima la previsione del meccanismo del silenzio assenso ad opera di fonti secondarie (cfr. Cass. ord. 285//2018).

L'ambito di operatività del silenzio-assenso è limitato, giacché destinato a surrogare il consenso del Comune solo per l'ipotesi di "affissione diretta in spazi di pertinenza propri degli interessati", mentre il provvedimento ampliativo tacito non è ammesso per il procedimento in esame, relativo alla installazione di cartelli pubblicitari su strada statale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 aprile 2002, n. 1490 e 16 dicembre 2004, n. 6479; T.A.R. Piemonte, I, 14 novembre 2005, n. 3523; v. anche T.A.R. Sardegna, 23 gennaio 2002, n. 56 e T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 ottobre 2005, n. 3891; T.A.R. Umbria, 3 febbraio 2010, n. 50).

L’istanza all’istallazione di un cartello pubblicitario nelle aree individuate dal Regolamento è soggetta ad autorizzazione, previa valutazione di interessi pubblici del tutto prevalenti sulle esigenze di semplificazione insite nella generalizzazione del silenzio assenso ad opera della legge n. 80/2005. Un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Bari, sez. II, 24.2.2016, n. 231 Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2007 n. 3782; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 4 febbraio 2009 n. 1113) ritiene che l’apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richieda un pronunciamento esplicito dell’Autorità competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari (cfr. T.A.R. Puglia – Bari III, n. 305 del 28/3/2017).

Il richiamo alla normativa primaria è, pertanto, corretto, in riferimento alla valutazione dell’esistenza di interessi sensibili che sfuggono alla disciplina del silenzio assenso.

Il punto problematico della questione proposta è rappresentato dall’espressa previsione, in regolamento, di un silenzio assenso generalizzato, che non tiene conto della sussistenza di interessi sensibili.

Nel rendere il parere sull’art. 17 bis della legge n. 241/90, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che (cfr. parere n. Numero 01640/2016 e data 13/07/2016) l’applicazione della norma agli atti di tutela degli interessi sensibili dovrà, invece, essere esclusa laddove la relativa richiesta non provenga dall’Amministrazione procedente, ma dal privato destinatario finale dell’atto. In tal caso, venendo in rilievo un rapporto verticale, troverà applicazione l’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (che esclude dal suo campo di applicazione gli interessi sensibili). Come si evidenzierà nel prosieguo, in caso di richiesta presentata dal privato, l’applicazione dell’art. 17-bis è esclusa senza che rilevi la circostanza che la stessa sia presenta direttamente dal privato o da questi per il tramite dello sportello unico.

Quindi, il riferimento al citato art. 16, a parere della scrivente, non è pertinente in quanto tratta dell’attività consultiva che è circostanza diversa dalla competenza amministrativa relativa all’adozione del provvedimento nell’ambito di un procedimento ad istanza di parte. L’esempio classico, sul punto, è l’attività consultiva del Consiglio di Stato di cui all’art. 100 Cost.

In conclusione, si suggerisce all’Ufficio tenuto all’adozione del provvedimento finale di formulare una nuova richiesta istruttoria ai responsabili delle due articolazioni organizzative rimaste silenti, chiedendogli di motivare il silenzio assenso formatosi su temi tecnici di loro competenza e che corrispondano a interessi sensibili (diversamente il provvedimento finale sarebbe privo di tali argomentazioni) o, diversamente, di valutare l’esercizio del potere di autotutela sui silenzi assenzi consolidati, sulla base di una loro valutazione discrezionale e ove ne sussistano i presupposti, per poi adottare un parere pieno.

Con separata nota, si suggerisce di informare il Sindaco e il segretario comunale sulle criticità che può generare un’applicazione distorta del citato regolamento, chiedendogli di valutarne una modifica.

11 luglio 2022               Elena Conte

 

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