Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiDue dipendenti, aventi anche la qualifica di consegnatari di beni, sono cessati nel corso del corrente anno. Tutti i loro beni sono stati trasferiti ad altro dipendente. Devono consegnare i conti per il loro periodo di servizio e, in caso affermativo, occorre inoltrarli alla corte dei conti alla scadenza ordinaria, dopo l'approvazione del consuntivo 2022, oppure subito?
L’articolo 233 del d.lgs. 267/2000 prevede l’obbligo di presentazione del conto giudiziale per il consegnatario dei beni mobili degli enti locali senza una specifica definizione dei compiti di tale agente contabile, diversamente da quanto previsto dal d.p.r. 254/2002 per l’ordinamento statale.
In merito al quesito, il comma 1 del citato articolo chiarisce che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, del d.lgs. 267/2000 rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
Per tale ragione tutti i consegnatari devono rendere il proprio conto, che sarà approvato in sede di consuntivo e inviato alla Corte dei conti entro i 60 giorni successivi.
In alternativa, può essere valutata la verifica delle scritture intermedie del consegnatario cessante in sede di contraddittorio con il dirigente/responsabile dell’ufficio e il nuovo consegnatario. Il relativo processo verbale delle verifiche viene allegato al rendiconto 2022 e in caso di gravi inadempienze può essere tempestivamente inviato alla competente procura regionale della Corte dei conti.
8 luglio 2022 Paolo Dolci
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Dipartimento per le politiche della famiglia – 7 maggio 2025
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