La Circolare del Ministero dell’Interno del 15 maggio 2008, n. 397, a seguito del recepimento dell’indirizzo fornito dalla Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/02 (sentenza Garcia-Avello), ha stabilito che l’ufficiale di stato civile, quando procede alla trascrizione dell’atto di nascita proveniente dall’estero con un cognome diverso da quello che sarebbe stato attribuito secondo la normativa italiana, provvederà:
a) alla correzione di ufficio, ai sensi dell’articolo 98, 2° comma, del dPR 3 novembre 2000, n. 396, qualora l’atto si riferisca ad un soggetto in possesso della sola cittadinanza italiana, sempre che si tratti di figlio legittimo o naturale riconosciuto contemporaneamente;
b) a trascrivere l’atto di nascita lasciando il cognome indicato nell’atto stesso dalle Autorità del luogo, qualora il soggetto sia in possesso, oltre della cittadinanza italiana, anche di quella dello Stato in cui è nato. È fatta salva la possibilità della correzione su istanza di parte, cioè dell’interessato o del legale rappresentante qualora trattasi di atto di nascita relativo ad un minore.
Ora il modus operandi descritto dalla Circolare richiamata in precedenza, e ribadito anche dalla successiva Circolare n. 4 del 18 febbraio 2010, riguarda esclusivamente i soggetti, nati all'estero, in possesso ab origine della doppia cittadinanza del paese straniero di nascita e italiana, o che abbiano avuto quest'ultima successivamente riconosciuta per derivazione da un ascendente, ai quali l'ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, abbia corretto il cognome per uniformarlo alle regole vigenti in Italia.
Ebbene, il caso in esame esula dalla previsione testè esposta e attiene non ad una "correzione" d’ufficio fatta dall'ufficiale dello stato civile al momento della trascrizione dell'atto di nascita, bensì alla "rettifica" a seguito di provvedimento, anzi, di sentenza, del Tribunale. E' pertanto impensabile che una "correzione" amministrativa possa vanificare la sentenza emessa dal Tribunale.
Pertanto, il ripristino del cognome originario non potrà che avvenire per il tramite di una istanza di cambiamento di cognome da presentarsi presso la Prefettura competente per territorio.
8 luglio 2022 Andrea Dallatomasina
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