All’Adunanza plenaria la questione della sospensione del giudizio avverso l’interdittiva antimafia in caso di ammissione al controllo giudiziario

Consiglio di Stato, Sezione III – Ordinanza 6 luglio 2022, n.5615

Servizi Comunali Normativa antimafia

08 Luglio 2022

Consiglio di Stato, Sezione III – Ordinanza 6 luglio 2022, n.5615

All’Adunanza plenaria la questione della sospensione del giudizio avverso l’interdittiva antimafia in caso di ammissione al controllo giudiziario


 

Processo amministrativo – sospensione del giudizio – impugnazione interdittiva antimafia – ammissione al controllo giudiziario - rimessione all’Adunanza plenaria.

    Va rimesso all’Adunanza plenaria il seguente quesito: se l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, del codice n. 159 del 2011, comporta che il giudice amministrativo – nel corso del giudizio di primo grado o di quello d’appello avente per oggetto la presupposta interdittiva antimafia – debba sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., o debba rinviare l’udienza eventualmente già fissata (1).

1. Ha osservato il Collegio che sia lart. 34 bis che lart. 94 bis del codice antimafia hanno inteso evitare – per quanto possibile – l’eliminazione dal mercato delle imprese, in presenza dei relativi presupposti. Anche per le relative implicazioni sistematiche, ad avviso del Collegio si potrebbe constatare come il legislatore – nel propendere per la più ampia applicazione degli strumenti di conservazione e di ‘bonifica’ delle imprese – non ha subordinato la prosecuzione del controllo giudiziario alla pendenza di un giudizio amministrativo. Infine, proprio l’identità di ratio dei due istituti previsti dagli articoli 34 bis e 94 bis potrebbe essere posta ad ulteriore supporto, per la quale – all’esito del positivo controllo giudiziario – sussiste l’obbligo del Prefetto di provvedere sulla conseguente istanza di riesame dell’impresa. L’obbligo di provvedere del Prefetto – anche quanto al contenuto dell’atto - è stato espressamente previsto dall’art. 94 bis, comma 4, nel caso di favorevole esito della prevenzione collaborativa, ma per identità di ratio si può affermare che analogo obbligo sussista nel caso di esito positivo del controllo giudiziario: anche sotto tale profilo, si potrebbe considerare irrilevante – per l’esito positivo del controllo e per il conseguente obbligo del Prefetto di provvedere – la circostanza che nel frattempo sia stato respinto (o dichiarato tardivo o inammissibile) il ricorso proposto contro l’interdittiva.

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